Alle     amministrazioni    centrali    e
                            periferiche dello Stato
                            Ai  direttori  delle  sedi  provinciali e
                            territoriali
                            Alle  organizzazioni  sindacali nazionali
                            dei pensionati
                            Agli enti di patronato
                            Alla   Corte   dei  conti  -  Ufficio  di
                            coordinamento  delle sezioni regionali di
                            controllo
                              e p.c.
                            Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
                            Dipartimento della funzione pubblica
                            Ministero dell'economia e delle finanze -
                            Ragioneria generale dello Stato
                            Ministero  del  lavoro  e delle politiche
                            sociali  -  Dipartimento per le politiche
                            sociali   e   previdenziali  -  Direzione
                            generale per le politiche previdenziali
                            Alla direzione centrale per la segreteria
                            del consiglio di amministrazione - Organi
                            collegiali e affari generali
                            Ai    dirigenti   generali   centrali   e
                            compartimentali
                            Ai    coordinatori    delle    consulenze
                            professionali
1. Premessa.
  Com'e'  noto  l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
ha istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti
dell'Amministrazione  pubblica  (INPDAP),  a decorrere dal 1° gennaio
1996,   la   gestione   separata  dei  trattamenti  pensionistici  ai
dipendenti statali.
  In attesa che l'assetto organizzativo venga completamente definito,
il  successivo  comma  3  stabilisce, inoltre, che le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato continuino a svolgere le attivita'
connesse   alla   liquidazione   dei  trattamenti  pensionistici  dei
dipendenti dello Stato.
  L'INPDAP ha portato a compimento il necessario presupposto relativo
all'acquisizione  ed  alla predisposizione delle condizioni operative
ed  organizzative  e,  di  conseguenza,  procede  al  subentro  nelle
attivita'  connesse  alla  liquidazione dei trattamenti di quiescenza
dei  dipendenti  delle  amministrazioni  statali  che,  ad oggi, sono
ancora responsabili della liquidazione delle prestazioni.
  Al   fine  di  garantire  la  realizzazione  di  quanto  sopra,  e'
necessario  che  l'acquisizione  delle  responsabilita'  dei relativi
provvedimenti  in materia pensionistica avvenga in maniera unitaria e
conforme da parte di tutte le amministrazioni interessate, secondo le
linee guida di cui alla presente circolare.
  Giova  ricordare  che i dipendenti coinvolti sono gli iscritti alla
Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS)
gestita  dall'INPDAP,  appartenenti alle amministrazioni statali, ivi
compresi  le  istituzioni  educative  e le aziende ed amministrazioni
dello  Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, con esclusione del personale appartenente alle Forze
armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare.
  Si forniscono, di seguito, le modalita' attuative e procedurali cui
le   amministrazioni   statali,  al  fine  di  evitare  comportamenti
difformi,  sono tenute a conformarsi al fine di consentire all'INPDAP
di realizzare efficacemente l'obiettivo programmato.
2. Competenza e decorrenza.
  L'INPDAP    intende   subentrare   alle   amministrazioni   statali
nell'applicazione  degli  istituti  pensionistici (quali, ad esempio,
riscatto,    computo,    prosecuzione   volontaria,   ricongiunzione,
totalizzazione  ecc.)  relativi  ai dipendenti sopra indicati, per le
domande  presentate  a  decorrere  dal  1° ottobre 2005, nonche' alla
liquidazione delle pensioni aventi decorrenza dalla medesima data.
  Entro   il  trentesimo  giorno  dall'avvenuta  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  presente  circolare, ogni amministrazione
interessata  e'  tenuta  a prendere contatti con l'INPDAP - Direzione
centrale pensioni, esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo di
posta   elettronica   subentropensioni@inpdap.gov.it   compilando  il
prospetto  di  cui all'allegato 1 per i necessari atti d'intesa circa
il  subentro nella gestione delle competenze in materia pensionistica
da parte di questo Istituto.
3.  Procedura organizzativa.
  Con  circolare  INPDAP  17 dicembre  2003,  n.  34,  e  con  quelle
successive   10 febbraio   2004,  n.  10  e  27 maggio  2004,  n.  33
(disponibili   sul  sito  www.inpdap.gov.it),  sono  state  impartite
disposizioni   in   merito   alle   nuove  procedure  concernenti  la
liquidazione  ed  il pagamento della pensione in modalita' definitiva
per  i  trattamenti  di  quiescenza  decorrenti  dal  1° giugno 2004,
nonche'  la  compilazione  del  nuovo modello «PA 04» di trasmissione
delle  informazioni da parte degli enti datori di lavoro, per i quali
l'Istituto e' gia' competente alla liquidazione delle prestazioni.
  A  tale  riguardo si sottolinea, pertanto, che tutte le prestazioni
pensionistiche relative al personale delle amministrazioni statali, a
decorrere   dal   1° ottobre   2005,   saranno   liquidate  e  pagate
esclusivamente   in   modalita'   definitiva,   senza   prevedere  la
possibilita' da parte delle amministrazioni in parola, di determinare
un trattamento provvisorio.
  La  procedura organizzativa che consente all'INPDAP di provvedere a
liquidare  ed  erogare  il  trattamento  pensionistico  in  modalita'
definitiva  ai dipendenti delle amministrazioni statali acquisite, si
fonda, in estrema sintesi, sui seguenti passaggi:
    fornitura,  da  parte  dell'amministrazione, dei dati anagrafici,
giuridici  ed economici utili a determinare l'importo della pensione,
sulla base di un software fornito dall'Istituto;
    acquisizione  informatica dei predetti dati con caricamento degli
stessi nell'applicativo che liquida le pensioni;
    elaborazione  della  liquidazione  della  pensione definitiva con
trasmissione  automatizzata dei dati elaborati utili per il pagamento
della prestazione all'applicativo che paga e gestisce le pensioni.
4. Predisposizione dei dati utili.
  Il dipendente e' tenuto a presentare, in relazione alla prestazione
pensionistica  richiesta,  la  relativa  domanda disponibile sul sito
www.inpdap.gov.it, nonche' la documentazione eventualmente necessaria
all'emissione del relativo provvedimento, sia alla sede provinciale e
territoriale  INPDAP  competente  che  all'amministrazione presso cui
presta attivita' lavorativa.
  L'ufficio dell'amministrazione statale, competente a fornire i dati
giuridici   ed  economici  utili  alla  determinazione  del  relativo
provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, un software
messo a disposizione dall'INPDAP.
  I dati relativi al dipendente vengono inseriti secondo le modalita'
richieste  dal  software  applicativo fornito e secondo le istruzioni
impartite  dalle  citate  circolari  INPDAP  17 dicembre 2003, n. 34,
10 febbraio 2004, n. 10 e 27 maggio 2004, n. 33.
  La  trasmissione  dei  dati  da  parte dell'amministrazione statale
avviene  informaticamente  esclusivamente  tramite e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it
  L'amministrazione  statale  deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP
competente   il   modello   cartaceo,  debitamente  sottoscritto  dal
responsabile  del  servizio,  di  riproduzione  dei  dati informatici
trasmessi  all'indirizzo e-mail sopra indicato nonche' la copia della
domanda   della   prestazione   richiesta   e  ogni  altra  eventuale
documentazione  e/o  dichiarazione  sottoscritta  dal  dipendente, ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a
eventuali  maggiorazioni,  benefici  o  obblighi  per  il  dipendente
stesso.
  La  trasmissione  dei  dati cartacei ed informatici dovra' avvenire
almeno  tre  mesi  prima  della  cessazione  dal servizio, al fine di
garantire la continuita' dei pagamenti tra stipendio e pensione.
5. Ulteriori disposizioni e mobilita' di personale.
  L'impiego  del  pacchetto  applicativo INPDAP consente l'esonero da
ogni  responsabilita'  derivante da errore di calcolo o di diritto da
parte  degli  uffici  competenti delle amministrazioni statali, fatti
salvi  i  casi di mancata, parziale o inesatta trasmissione dei dati,
cui deriva la ripetibilita' di eventuali indebiti pensionistici.
  Resta  inteso  che  sara'  cura  della  sede  INPDAP  effettuare il
raffronto   tra   la   documentazione   cartacea  (nonche'  eventuale
documentazione   agli   atti)   e   quanto   riportato  sul  supporto
informatico,  controllare  la  congruita'  delle  notizie trasmesse e
disporre la relativa determinazione.
  La sede provinciale o territoriale INPDAP effettua controlli, anche
a  campione,  e  in  tutti  i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla
veridicita'   delle   dichiarazioni   sostitutive  di  certificazione
trasmesse  dai  dipendenti,  cosi'  come  previsto  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
  Al  fine  di  non  compromettere  l'efficienza,  la tempestivita' e
l'adeguatezza  del  servizio  delle  sedi  periferiche INPDAP, il cui
carico   di  lavoro  subira'  un  inevitabile  appesantimento  stante
l'acquisizione  delle nuove competenze, si prevede la possibilita' di
mobilita'  del  personale dalle amministrazioni statali all'INPDAP, a
seguito del trasferimento delle competenze.
  Il   corretto   ed   efficiente   funzionamento   della   procedura
organizzativa sopra descritta potra' comportare, quindi, un passaggio
su   base  volontaria  di  una  parte  del  personale  qualificato  e
professionalizzato  gia'  operante  nei diversi uffici pensioni delle
amministrazioni  statali,  con  riferimento alle esigenze manifestate
dall'INPDAP  ed  esplicitate formalmente con ciascuna amministrazione
statale  negli  atti  di  intesa  di  cui  al  punto 2 della presente
circolare.
    Roma, 16 dicembre 2004
                                     Il direttore generale: Marchione