IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                                  e

                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  di  approvazione  del regolamento concernente l'autonomia delle
istituzioni  scolastiche,  ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Visti  il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive
modifiche  e  integrazioni,  ed  in particolare il titolo II, recante
disposizioni  sulla formazione delle classi e il decreto ministeriale
3 giugno 1999, n. 141, inerente la formazione delle classi con alunni
disabili;
  Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme
in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
  Vista   la  legge  20 agosto  2001,  n.  333,  di  conversione  del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;
  Visti  i  decreti  interministeriali  28 novembre  2001,  n.  168 e
18 dicembre 2002, n. 131, relativi alla determinazione degli organici
del personale docente rispettivamente per l'anno scolastico 2001/2002
e per l'anno scolastico 2003/2004;
  Vista  la  legge  22 novembre  2002,  n.  268,  di  conversione del
decreto-legge  25 settembre  2002, n. 212, recante misure urgenti per
la  scuola,  l'universita',  la  ricerca  scientifica e tecnologica e
l'alta formazione artistica e musicale;
  Vista  la  legge  28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la
definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n.  751,  che  reca  esecuzione all'intesa tra l'Autorita' scolastica
italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della
religione cattolica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n.
202, con il quale sono state apportate modifiche all'intesa di cui al
decreto n. 751/1985;
  Vista  la  legge  18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato
giuridico  degli  insegnanti  di religione cattolica degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado;
  Visto  il  decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, inerente la
definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53;
  Visto  il  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del
comparto «Scuola»;
  Tenuto  conto  della  rilevazione  effettuata  dai  dirigenti delle
istituzioni  scolastiche,  in  merito  alle  ore  di  insegnamento di
religione  cattolica  attivate negli anni scolastici di riferimento e
della  convalida apportata a tale rilevazione da parte dei competenti
dirigenti degli uffici scolastici regionali;
  Considerato  che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata legge
18 luglio    2003,    n.    186,    «il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  definisce  con  proprio decreto,
emanato  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  la consistenza della
dotazione  organica  degli insegnanti di religione cattolica e la sua
ripartizione  su  base  regionale,  nella misura del 70 per cento dei
posti di insegnamento complessivamente funzionanti»;
  Fornita  la  prescritta  informazione alle organizzazioni sindacali
maggiormente   rappresentative,   ai   sensi  del  vigente  contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola»;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                        Consistenza dotazioni

  1.  La  consistenza  della  dotazione  organica degli insegnanti di
religione  cattolica,  articolata  su  base  regionale,  e'  indicata
nell'allegata  tabella «A», costituente parte integrante del presente
provvedimento.
  2.  Le  dotazioni  organiche  regionali  di  cui  al  comma  1 sono
determinate   in   misura   del  settanta  per  cento  dei  posti  di
insegnamento complessivamente funzionanti.
  3.  Per  effetto  di  quanto  prescritto  all'art.  2  della  legge
18 luglio   2003,   n.  186,  le  dotazioni  organiche  della  scuola
dell'infanzia  e  della  scuola  primaria  sono stabilite, in sede di
prima  applicazione,  con riferimento al numero dei posti funzionanti
nell'anno  scolastico  2001/2002  e  tenuto  conto di quanto previsto
dall'articolo  1, comma 3, della stessa legge. Le dotazioni organiche
della  scuola secondaria sono determinate relativamente al numero dei
posti funzionanti nell'anno scolastico 2003/2004.
  4.   L'entita'  dei  posti  e'  definita  per  effetto  del  numero
complessivo  delle  ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari
relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento
di ciascun grado di istruzione.