Art. 2.
                   Ripartizione dotazione organica

  1.  Entro  il limite riportato nella colonna «f» della tabella «A»,
il dirigente dell'ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno
dei  ruoli  indicati all'art. 1, comma 1, della legge n. 186/2003, la
ripartizione  dei  posti, con riferimento al territorio di pertinenza
di ciascuna diocesi.
  2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento
con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti, purche'
le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.