Art. 3.
                          Oneri finanziari

  Gli  oneri  derivanti  dalle  dotazioni organiche di cui all'art. 1
gravano  sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti
capitoli  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca.
  Il  presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e
la  registrazione,  ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
    Roma, 30 settembre 2004

                     Il Ministro dell'istruzione
                  dell'universita' e della ricerca
                               Moratti

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                             Siniscalco

                             Il Ministro
                      per la funzione pubblica
                              Mazzella

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2004
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 6, foglio n. 313.