Art. 3. Oneri finanziari Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui all'art. 1 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Roma, 30 settembre 2004 Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Moratti Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 313.