Art. 3. Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o piu' punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo piu' alto, costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla meta' della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare e' quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.