Art. 7. La prova scritta si svolge il giorno 15 luglio 2005 per la prima sessione e il 15 febbraio 2006 per la seconda sessione presso le Universita' di cui al prospetto allegato secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 4 del decreto n. 445/2001. Le due parti della prova scritta si svolgeranno in un'unica giornata. Ciascuna delle due parti consiste nella soluzione di 90 quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 445/2001. Il predetto archivio contenente almeno cinquemila quesiti sara' reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (www.miur.it) almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio verranno estratti, con procedura automatizzata che garantisce la totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della prova stessa. Il M.I.U.R. si avvale del CINECA per la stampa e la riproduzione dei quesiti e la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di esame, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli atenei. A tal fine le universita' dovranno comunicare al Ministero e al CINECA entro il 27 maggio 2005 per la prima sessione ed entro il 15 dicembre 2005 per la seconda sessione, il numero delle domande di ammissione agli esami pervenute. Per ogni candidato saranno predisposti due plichi, ciascuno relativo ad una delle due parti della prova di esame. I responsabili del procedimento per ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il CINECA il giorno 13 luglio 2005 per la prima sessione e il giorno 13 febbraio 2006 per la seconda sessione. A decorrere dall'avvenuta consegna ciascuna universita' appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza dell'integrita' delle scatole stesse e dei plichi in esse contenuti, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato. Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che presenta un codice a barre di identificazione e che il candidato deve obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi alla specifica parte delle prove di esame e due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica; una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente al termine della prova inserisce solo il modulo di risposta ritenuto valido. I bandi predisposti dagli atenei devono indicare che il candidato deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di penna nera; che ha la possibilita' di correggere una (e una sola) risposta eventualmente gia' data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perche' sia chiaramente manifestata la volonta' dei candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; che al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto valido, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito. I bandi devono indicare anche che l'inserimento nella busta nel modulo anagrafica costituisce elemento di annullamento della prova. A conclusione di ogni parte della prova la commissione ha cura, in presenza del candidato, di sigillare tale busta, che non deve risultare firmata ne' dal candidato, ne' dal presidente della commissione a pena della nullita' della prova e di trattenere sia il secondo modulo non utilizzato o annullato dal candidato con una barra, sia i quesiti relativi alla prova sia il foglio anagrafica. Al termine delle prove di esame i presidenti delle commissioni redigono un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi sigillati loro consegnati; il numero dei candidati che hanno effettivamente partecipato alle prove; il numero dei plichi non utilizzati, che devono essere restituiti al M.I.U.R. ancora sigillati e accompagnati dai predetti verbali. Ogni universita' provvede, a cura del responsabile amministrativo, all'immediata consegna al CINECA esclusivamente delle buste contenenti le prove valide. Il CINECA assicura la determinazione dei relativi punteggi conseguiti e la comunicazione degli stessi ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 445/2001 da parte della commissione di cui all'art. 3 dello stesso decreto. Roma, 17 dicembre 2004 Il Ministro: Moratti