Art. 2.
                    Energia elettrica assegnabile

  1.  Il  gestore  della  rete,  sulla base degli impegni assunti dai
produttori  e  su  base  statistica  prudenziale per la produzione da
fonti  non  programmabili,  definisce la totale energia elettrica per
l'anno   2005   da  acquisire  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'industria e del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000.
  2.  L'energia  elettrica di cui al comma 1 e' ceduta agli operatori
tramite  procedure di assegnazione, effettuate dal gestore della rete
entro  il  31 dicembre 2004, e disciplinate dalle disposizioni di cui
all'art. 3.
  3. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' destinata:
    a) per  una  quota  pari  al  40%  all'Acquirente  Unico  per  la
fornitura al mercato dei clienti vincolati;
    b) per  una  quota  pari  al  60%  ai  clienti idonei del mercato
libero.
  4. Dalla destinazione di cui al comma 3, lettera b), sono esclusi i
soggetti  che,  nell'ambito  delle  assegnazioni  della  capacita' di
interconnessione  per  l'anno  2004, hanno optato per la rinuncia del
servizio di interrompibilita', istantanea e con preavviso, secondo le
modalita'  di  cui  alla  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia
elettrica   e   il   gas   del  12 dicembre  2003,  n.  151/03,  come
successivamente modificata e integrata.
  5.  I  clienti  idonei,  ai  fini  di partecipare alla procedura di
assegnazione di cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi nel
mercato  dei  clienti  vincolati,  ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
decreto legislativo n. 79/1999.