IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 settembre  2004  recante  la  dichiarazione di grande evento per lo
svolgimento  della  pre-regata della trentaduesima Coppa America, che
si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3377,  del  22 settembre  2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo
svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America», cosi
come modificata dall'ordinanza n. 3379 del 2004;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre   2003,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2004,  lo  stato  di  emergenza  nel settore dei rifiuti
urbani,  speciali  e  speciali  pericolosi,  nonche'  in  materia  di
bonifica  e  risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde e dei
sedimenti   inquinati   e   di  tutela  delle  acque  superficiali  e
sotterranee  e  dei cicli di depurazione nel territorio della regione
Calabria;
  Viste le ordinanze di protezione civile 2696/1997, n. 2707/1997, n.
2856/1997, n. 2881/1998, n. 2984/1999, n. 3062/2000, n. 3095/2000, n.
3106/2001, n. 3132/2001, n. 3149/2001, n. 3185/2002, n. 3220/2002, n.
3251/2002;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3337
del   13 febbraio   2004,   recante   «Ulteriori   disposizioni   per
fronteggiare  l'emergenza  nel settore dei rifiuti urbani, speciali e
speciali  pericolosi,  nonche'  in  materia di bonifica e risanamento
ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e dei sedimenti inquinati e di
tutela  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  e  dei  cicli  di
depurazione nel territorio della regione Calabria»;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3371, del 10 settembre 2004 con la quale il Prefetto Domenico Bagnato
e'  nominato  Commissario delegato per l'emergenza ambientale in atto
sul   territorio   della  regione  Calabria,  nonche'  la  successiva
ordinanza n. 3379 del 2004;
  Vista  la  nota  del 15 dicembre 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 novembre  2004, con il quale lo stato di emergenza in relazione al
grave inquinamento della laguna di Orbetello, e' stato prorogato fino
al 31 dicembre 2006;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza   in   ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  il
31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 novembre  2002,  con  il  quale  la  dichiarazione  dello  stato di
emergenza   in   ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  il
31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso e' stata
estesa anche al territorio della regione Puglia;
  Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, con
il  quale,  gli  stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che
hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati
prorogati fino al 31 dicembre 2005;
  Viste le note del Commissario delegato per gli eventi sismici nella
provincia di Foggia, del 26 febbraio, 4 e 9 marzo, 8 e 29 settembre e
del  12  novembre  2004,  e  del  Presidente  della  regione Molise -
Commissario   delegato   del  19 maggio  2004,  con  le  quali  viene
rappresentata  l'esigenza di prevedere apposita norma che consenta ai
comuni interessati dagli eventi sismici in questione di compensare le
minori  entrate  non  riscosse per effetto delle sospensioni disposte
con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Vista  la  nota  del  31 marzo  2004  dell'Ufficio di Gabinetto del
Ministero   dell'interno   con   la   quale   viene   manifestata  la
disponibilita'  a  provvedere  nei  sensi  richiesti  dalle  predette
strutture commissariali;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre  2003,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione  socio-economico  -  ambientale  determinatasi  nel bacino
idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2004;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato la stato di
emergenza  in  relazione alla situazione determinatasi nel territorio
dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12 settembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato
d'emergenza  in ordine agli eventi atmosferici verificatisi il giorno
8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;
  Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative»,
con  il  quale  lo  stato d'emergenza sopra citato e' stato prorogato
fino al 31 dicembre 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260
del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare
i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la
mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per il potenziamento
e  l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio
nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre  2003,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione  socio-economico  -  ambientale  determinatasi  nel bacino
idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2004;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3270  del  12 marzo  2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2
ottobre  2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004,
n. 3378 del 8 ottobre 2004 e n. 3382 del 18 novembre 2004;
  Vista  la  nota  del 1° dicembre 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
14 gennaio  2002 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2004,  lo  stato  di  emergenza  in  materia  di gestione dei rifiuti
urbani,  speciali,  speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di
risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e  dei  sedimenti
inquinati,  nonche'  in  materia di tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione siciliana;
  Viste  le  precedenti  ordinanze  di  protezione civile n. 2983 del
31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000
n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21
febbraio  2003  e n. 3334 del 23 gennaio 2004 con le quali sono state
emanate  disposizioni  per  fronteggiare  lo  stato  di emergenza nel
settore  dello  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani, speciali e
speciali  pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale
dei  suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia
di  tutela  delle  acque  superficiali  e  sotterranee e dei cicli di
depurazione nel territorio della Regione siciliana;
  Vista  la  nota  del 19 novembre 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
maggio 2004, con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza in
ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella
laguna di Grado Marano;
  Vista  l'ordinanza  di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002,
in  ordine  alla  situazione socio-economico-ambientale determinatasi
nella laguna di Grado Marano;
  Vista  la  nota  del  2 dicembre 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 aprile  2004,  concernente  la proroga dello stato di emergenza in
ordine  alla  crisi  sismica  che  ha  colpito  il  territorio  della
provincia di Forli-Cesena;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292
del   6 giugno   2003,   recante:   «Interventi   urgenti  diretti  a
fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il
territorio  della  provincia  di  Forli-Cesena  a  partire dal giorno
26 gennaio 2003»;
  Vista  la nota dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa e
protezione civile della Regione Emilia-Romagna del 15 dicembre 2004;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374
del  10 settembre  2004, recante: «Disposizioni di protezione civile,
concernenti  l'utilizzo  di mezzi e materiali, finalizzate a prestare
soccorso   alle   vittime  dell'atto  terroristico  verificatosi  nel
territorio  della  Federazione  Russa,  nella  regione  dell'Ossezia,
citta' di Beslan»;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre
2004  in  considerazione  dei compiti connessi all'espletamento delle
iniziative   affidate,   nonche'  in  ragione  dei  maggiori  compiti
attribuiti, e' corrisposto un compenso pari al 50% della retribuzione
complessiva  mensile in godimento, con oneri posti a carico dell'art.
5 della medesima ordinanza.
  2.  Il  comma  5  dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3377  del  22 settembre  2004  e'  cosi
sostituito:  «5.  Per  i  consulenti  di  cui  al precedente comma 4,
qualora  non  dipendenti pubblici, il Commissario delegato determina,
con  proprio  provvedimento, i relativi compensi, tenendo conto della
professionalita'   richiesta   e   della  specificita'  dell'incarico
conferito.