Art. 11.
  1.  All'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3374 del 10 settembre 2004, dopo il comma 2 e' aggiunto
il  seguente: «3. Il Dipartimento della protezione civile e' altresi'
autorizzato  ad impiegare le risorse finanziarie derivanti da atti di
liberalita'   e  donazioni  per  effettuare  interventi  ed  assumere
iniziative  volti  a  favorire  il ritorno alle normali condizioni di
vita  anche  mediante  il  compimento  di  attivita'  umanitarie e di
assistenza alla popolazione».