Art. 11. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 10 settembre 2004, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «3. Il Dipartimento della protezione civile e' altresi' autorizzato ad impiegare le risorse finanziarie derivanti da atti di liberalita' e donazioni per effettuare interventi ed assumere iniziative volti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita anche mediante il compimento di attivita' umanitarie e di assistenza alla popolazione».