Art. 12.
  1. In ragione della perdurante necessita' di assicurare continuita'
all'attivita'  di  prevenzione  in  materia  di  incendi boschivi, in
un'ottica  di diversificazione tecnico prestazionale delle componenti
della  flotta  aerea  del  Dipartimento della protezione civile della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, il medesimo Dipartimento e'
autorizzato  alla  prosecuzione  delle  attivita'  negoziali  per  le
sperimentazioni  poste  in essere ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2004, n. 3365
per  l'intera  durata della campagna antincendi boschivi per l'estate
2005.
  2.  Al  fine di assicurare la necessaria efficienza operativa delle
strutture  del  Dipartimento della protezione civile, con riferimento
alla   mobilita'   sul  territorio,  realizzando  le  condizioni  per
l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati
da   contesti   emergenziali,  e'  autorizzato  il  compimento  delle
necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della
flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 dicembre 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi