Art. 12. 1. In ragione della perdurante necessita' di assicurare continuita' all'attivita' di prevenzione in materia di incendi boschivi, in un'ottica di diversificazione tecnico prestazionale delle componenti della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il medesimo Dipartimento e' autorizzato alla prosecuzione delle attivita' negoziali per le sperimentazioni poste in essere ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2004, n. 3365 per l'intera durata della campagna antincendi boschivi per l'estate 2005. 2. Al fine di assicurare la necessaria efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla mobilita' sul territorio, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da contesti emergenziali, e' autorizzato il compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2004 Il Presidente: Berlusconi