Art. 3.
  1.  Al  fine  di  assicurare  la tempestiva e funzionale attuazione
degli  adempimenti  di  competenza  del Dipartimento della protezione
civile,  connessi alle situazioni emergenziali in atto sul territorio
nazionale  e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in
premessa,   e'  prorogata  l'efficacia  delle  disposizioni  previste
rispettivamente  all'art. 1, comma 5, primo capoverso, dell'ordinanza
n.  3199  del 2002, all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n.
3315/2004,  all'art.  6, comma 6, dell'ordinanza di protezione civile
n. 3333/2004 e all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 per gli anni 2004 e
2005.