Art. 3. 1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile, connessi alle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, e' prorogata l'efficacia delle disposizioni previste rispettivamente all'art. 1, comma 5, primo capoverso, dell'ordinanza n. 3199 del 2002, all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3315/2004, all'art. 6, comma 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3333/2004 e all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 per gli anni 2004 e 2005.