Art. 4. 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilizzate nell'anno 2005 per le medesime finalita'. 2. Al fine di garantire il funzionamento del Centro funzionale decentrato della regione Calabria, in attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, e' autorizzata la proroga, per ulteriori dodici mesi, dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, con oneri a carico dell'ARPA - Calabria.