Art. 4.
  1.   Le   risorse   finanziarie   di   cui  all'art.  3,  comma  4,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del
27 dicembre  2002,  e  successive  modifiche ed integrazioni, possono
essere utilizzate nell'anno 2005 per le medesime finalita'.
  2.  Al  fine  di  garantire  il funzionamento del Centro funzionale
decentrato  della  regione Calabria, in attuazione delle disposizioni
previste  dal  decreto-legge  12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  11 dicembre  2000 e dalla Direttiva del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  27 febbraio  2004, e'
autorizzata  la  proroga,  per ulteriori dodici mesi, dei contratti a
tempo  determinato  stipulati  ai sensi dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, e successive
modifiche ed integrazioni, con oneri a carico dell'ARPA - Calabria.