Art. 5.
  1.  In favore dei comuni delle regioni Molise e Puglia, individuati
con   i   decreti   del   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze
rispettivamente  del  14  e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, e'
concessa,  per  gli  anni  2004  e  2005,  dal Ministero dell'interno
un'anticipazione  di  importo pari al 50% di quanto riscosso a titolo
di  imposta  comunale  sugli  immobili  come  risultante  dall'ultimo
certificato  sul  rendiconto  della  gestione  acquisito dal medesimo
Ministero.  Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, sono
portate  in  detrazione  ai trasferimenti erariali attribuiti per gli
anni 2004 e 2005.
  2.  All'onere  di cui al comma 1 si provvede a carico delle risorse
finanziarie  assegnate  ai  Commissari  delegati  -  Presidenti delle
regioni Molise e Puglia in conseguenza degli eventi sismici del 2002.