Art. 5. 1. In favore dei comuni delle regioni Molise e Puglia, individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze rispettivamente del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, e' concessa, per gli anni 2004 e 2005, dal Ministero dell'interno un'anticipazione di importo pari al 50% di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal medesimo Ministero. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per gli anni 2004 e 2005. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate ai Commissari delegati - Presidenti delle regioni Molise e Puglia in conseguenza degli eventi sismici del 2002.