Art. 2.

  1.  Con successivo provvedimento del Ministro dell'economia e delle
finanze  il  Fondo  di protezione civile sara' reintegrato nei limiti
degli   oneri   affrontati  per  l'emergenza  di  cui  alla  presente
ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 dicembre 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi