IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visto  l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante il nuovo codice della strada;
  Ritenuto   di   dover   provvedere,   in  conformita'  alla  citata
disposizione,   all'aggiornamento   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie previste dal citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   nella   misura   risultante  al  1° dicembre  2004  a  seguito
dell'operazione  di  conversione  in  euro  secondo  le  disposizioni
dell'art.  51  del  decreto  legislativo  24 giugno  1998, n. 213, in
misura  pari alla intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale);
  Ritenuto,  altresi',  di dover escludere dal predetto aggiornamento
l'importo delle sanzioni introdotte nel nuovo codice della strada per
effetto  delle  disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 2002,
n.  9, dalla legge 7 aprile 2003, n. 72 e dal decreto-legge 27 giugno
2003,  n.  151,  convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, perche'
entrate in vigore successivamente al 1° gennaio 2003;
  Considerato  che  l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  ed  impiegati  relativo  al mese di novembre 2004, comunicato
dall'Istituto   nazionale   di   statistica,   indica  la  variazione
percentuale dell'indice del mese di novembre 2004 rispetto a novembre
2002 in misura pari al 4,1%;
  Di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice
della  strada,  e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiornata
secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
  2.  Dall'adeguamento  di  cui  al  comma precedente sono escluse le
sanzioni  amministrative previste dalle norme del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  come  modificato  dal decreto legislativo
15 gennaio  2002,  n.  9,  dalla  legge  7 aprile  2003,  n. 72 e dal
decretolegge  27 giugno  2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto
2003,  n.  214,  indicate  nella  tabella II figurante in allegato al
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.
    Roma, 22 dicembre 2004
                     Il Ministro della giustizia
                              Castelli
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                             Siniscalco
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                               Lunardi