Art. 2.
                Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
    1.  Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
      a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta  la  annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
      b)  nei  confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi
di  cui  all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c),
ovvero  compensi  di  cui all'art. 50, comma 1, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, di ammontare superiore a euro
5.164.569;
      c)   nei   confronti   delle   societa'  cooperative,  societa'
consortili  e  consorzi  che  operano  esclusivamente  a favore delle
imprese socie o associate;
      d)  nei  confronti  delle  societa'  cooperative  costituite da
utenti  non  imprenditori  che  operano esclusivamente a favore degli
utenti stessi.