Art. 4.
                Determinazione del reddito imponibile
    1.   Sulla   base   degli   studi  di  settore  sono  determinati
presuntivamente  i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli
previsti  dalle  lettere  c)  e d) del comma 1 dello stesso articolo,
ovvero  i compensi di cui all'art. 50, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi.
    2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei  ricavi  di  cui  al  comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera c) e
d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi
deducibili.  Ai fini della determinazione degli importi relativi alle
voci  e  alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i
componenti  negativi  inerenti  all'esercizio dell'attivita' anche se
non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
    3.  Ai  fini  della determinazione del reddito di lavoro autonomo
l'ammontare  dei  compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri
componenti  positivi,  compresi i proventi e gli interessi moratori e
dilatori  di  cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed
e'   ridotto  dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della
determinazione  degli  importi relativi alle voci e alle variabili di
cui  all'art.  3  del  presente  decreto devono essere considerate le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in
sede di dichiarazione dei redditi.
    4.  Per  le  imprese  che  eseguono  opere,  forniture  e servizi
pattuiti  come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale
i  ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli
studi  di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti
delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a
4, del testo unico delle imposte sui redditi.