IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo mediante uno o piu' decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (nel seguito indicati come i «decreti») beni immobili ad uso diverso da quello residenziale (nel seguito indicati come gli «immobili») dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 9 giugno 2004 con il quale e' stata avviata la procedura di costituzione di un fondo di investimento immobiliare ai sensi dell'art. 4 (nel seguito indicato come il «Fondo»); Considerato che le banche e istituti finanziari selezionati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 9 giugno 2004 hanno individuato quale gestore del Fondo la societa' Investire Immobiliare SGR S.p.A. (nel seguito indicata come la «SGR») e che e' in corso di approvazione il regolamento del Fondo denominato «FIP - Fondo immobili pubblici - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso» gestito dalla SGR; Considerati i decreti dirigenziali emanati, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, dall'Agenzia del demanio e tenuto conto di quelli in corso di emanazione (nel seguito indicati come i «decreti dell'Agenzia del demanio»), che individuano i beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come gli «Enti titolari»); Visto il comma 2-ter del citato art. 4 in forza del quale gli immobili ad uso governativo, conferiti o trasferiti al Fondo sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso ai canoni e alle altre condizioni fissate dal Ministro dell'economia e delle finanze, secondo parametri di mercato; Ritenuto opportuno regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo degli immobili, ivi incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli Enti titolari che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli Immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare, per conto degli Enti titolari; Considerato che il corrispettivo derivante dal trasferimento degli immobili, unitamente al ricavo dal collocamento delle quote che saranno emesse dal Fondo a fronte dell'apporto degli immobili, sara' allocato tra gli Enti titolari secondo le modalita' che saranno previste con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il comma 2-bis dell'art. 4 in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto prevede la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al Fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti concessi dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (nel seguito anche indicata come «CDP») al Fondo e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi; Considerato che il Fondo e' in procinto di stipulare un contratto di finanziamento con CDP ed altri istituti finanziatori al fine di reperire la provvista necessaria per il pagamento del corrispettivo per gli immobili trasferiti ai sensi dei decreti (nel seguito indicato come il «finanziamento»); Decreta: Art. 1. Con efficacia dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti, gli immobili sono trasferiti al Fondo, che ne assume la formale detenzione giuridica e possesso materiale dalla data di pagamento del corrispettivo derivante dal trasferimento degli immobili e di regolamento del collocamento delle quote che saranno emesse dal Fondo a fronte dell'apporto (nel seguito indicato come la «data di efficacia»). A partire dalla data di efficacia, gli immobili individuati nei decreti sono assunti in locazione, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 4, dall'Agenzia del demanio la quale, a tal fine, in persona del suo Direttore, rappresentante legale o sostituto, sottoscrive con il Fondo apposito contratto di locazione assumendo nei confronti del Fondo ed in relazione agli immobili concessi in locazione gli impegni e le manleve indicati nell'allegato 1. Il canone chel'Agenzia del demanio corrisponde al Fondo per la locazione degli immobili e le altre condizioni economiche del relativo contratto sono determinati sulla base di valutazioni di mercato ed indicati nei decreti per essere allocati a ciascuno degli immobili sulla base delle relative valutazioni effettuate dagli esperti indipendenti nominati dalla SGR per conto del Fondo. L'Agenzia del demanio provvede, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 4, ad assegnare gli immobili ricevuti in locazione ai soggetti che li avevano in uso, sulla base dei canoni e delle altre condizioni indicate nei decreti. I soggetti assegnatari, in relazione agli immobili loro assegnati, assumono gli impegni e rilasciano le manleve di cui all'allegato 2 in favore dell'Agenzia del demanio e a tal fine sottoscrivono con la medesima, precedentemente alla pubblicazione dei decreti, in persona dei relativi Presidenti, rappresentanti legali o sostituti, apposito disciplinare di assegnazione la cui efficacia decorre dalla data di efficacia. Per fare fronte agli impegni assunti nei confronti del Fondo, l'Agenzia del demanio ricorre, anche per conto dei soggetti assegnatari, al fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Tesoreria dello Stato, su istruzioni dell'Agenzia del demanio, trasferisce direttamente al Fondo le somme dovute dall'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione di cui al primo capoverso del presente articolo. L'Agenzia del demanio esercita il proprio diritto di dare disdetta al contratto di locazione di cui al primo capoverso, in relazione a tutti gli immobili locati dal Fondo, al termine del primo periodo di durata contrattuale previa acquisizione della disponibilita' dei beni immobili nei quali i soggetti assegnatari potranno continuare a svolgere la propria attivita' istituzionale.