Art. 2. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 4, tutte le somme ricevute a fronte del contratto di locazione ed i proventi dello sfruttamento degli immobili sono prioritariamente destinati al rimborso del finanziamento e sono indisponibili fino al completo soddisfacimento dei diritti vantati dai soggetti finanziatori e loro successori nei confronti del Fondo in conformita' e nei limiti di quanto previsto dal finanziamento.