Art. 2.

  Ai  sensi  del  comma  2-bis dell'art. 4, tutte le somme ricevute a
fronte  del  contratto  di locazione ed i proventi dello sfruttamento
degli  immobili  sono  prioritariamente  destinati  al  rimborso  del
finanziamento  e  sono indisponibili fino al completo soddisfacimento
dei  diritti  vantati dai soggetti finanziatori e loro successori nei
confronti  del  Fondo  in conformita' e nei limiti di quanto previsto
dal finanziamento.