Art. 3.

  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze rilascia dichiarazioni
in  relazione  all'Agenzia  del  demanio  e  al Ministero medesimo ed
assume   altresi',  per  conto  degli  Enti  titolari,  l'impegno  di
indennizzare  il  Fondo  ed  i  concedenti  il  finanziamento  e loro
successori,  nei casi previsti dall'allegato 3. Gli indennizzi dovuti
nei  casi  previsti dall'allegato 3 sono corrisposti, con rivalsa nei
confronti  degli  Enti  titolari, mediante trasferimento di ulteriori
immobili  con  decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanarsi  ai sensi dell'art. 4, ovvero mediante pagamento di somme di
denaro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.