Art. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze rilascia dichiarazioni in relazione all'Agenzia del demanio e al Ministero medesimo ed assume altresi', per conto degli Enti titolari, l'impegno di indennizzare il Fondo ed i concedenti il finanziamento e loro successori, nei casi previsti dall'allegato 3. Gli indennizzi dovuti nei casi previsti dall'allegato 3 sono corrisposti, con rivalsa nei confronti degli Enti titolari, mediante trasferimento di ulteriori immobili con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 4, ovvero mediante pagamento di somme di denaro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.