Art. 6. E' autorizzata la formalizzazione del mandato, in favore dei soggetti selezionati ai sensi del decreto emanato il 9 giugno 2004, per il collocamento delle quote del Fondo e per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche ed accessorie alla costituzione ed avvio del Fondo, nonche' l'assunzione dell'impegno, in caso di mancato apporto o trasferimento degli immobili al Fondo entro l'anno in corso, al rimborso dei costi sostenuti per le parti terze utilizzate nella valutazione degli immobili o funzionali alla realizzazione della struttura finanziaria del Fondo. E' altresi' autorizzata la formalizzazione del mandato ai soggetti selezionati per la valutazione della congruita' del valore di trasferimento degli immobili apportati o trasferiti al Fondo, secondo la prassi del mercato immobiliare, della congruita' del prezzo di collocamento delle quote del Fondo, nonche' della complessiva struttura finanziaria dell'operazione di trasferimento e conferimento degli immobili.