Art. 6.

  E'  autorizzata  la  formalizzazione  del  mandato,  in  favore dei
soggetti  selezionati  ai sensi del decreto emanato il 9 giugno 2004,
per  il collocamento delle quote del Fondo e per lo svolgimento delle
attivita'  propedeutiche ed accessorie alla costituzione ed avvio del
Fondo,  nonche' l'assunzione dell'impegno, in caso di mancato apporto
o  trasferimento  degli  immobili  al Fondo entro l'anno in corso, al
rimborso  dei  costi  sostenuti  per  le parti terze utilizzate nella
valutazione  degli  immobili  o  funzionali  alla realizzazione della
struttura finanziaria del Fondo.
  E'  altresi' autorizzata la formalizzazione del mandato ai soggetti
selezionati  per  la  valutazione  della  congruita'  del  valore  di
trasferimento degli immobili apportati o trasferiti al Fondo, secondo
la  prassi  del  mercato  immobiliare, della congruita' del prezzo di
collocamento   delle  quote  del  Fondo,  nonche'  della  complessiva
struttura finanziaria dell'operazione di trasferimento e conferimento
degli immobili.