(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1

                CONTENUTI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
                TRA IL FONDO E L'AGENZIA DEL DEMANIO

(a)	Gli  Immobili  individuati nei Decreti sono concessi in locazione
    da  parte  del  Fondo all'Agenzia del demanio con efficacia dalla
    Data di Efficacia nello stesso stato di fatto e di diritto in cui
    si  trovano;  l'Agenzia  del demanio rinuncia a far valere ogni e
    qualsiasi  eccezione  o  pretesa  nei confronti del Fondo fondata
    sulle  condizioni  degli  Immobili  alla  Data  di  Efficacia; il
    contratto   di   locazione   prevede   l'assegnazione   da  palle
    dell'Agenzia del demanio degli Immobili locati ai soggetti che li
    avevano  in  uso  prima  dell'apporto ovvero del trasferimento al
    Fondo;  gli  Immobili  sono  utilizzati conformemente all'uso cui
    sono  stati  destinati  sino  alla  Data  di Efficacia; qualsiasi
    mutamento  d'uso  deve  essere  preventivamente  autorizzato  dal
    Fondo,  fermo  restando  che in nessun caso gli Immobili potranno
    essere   utilizzati  secondo  modalita'  che  possano  comportare
    pregiudizio   alle  condizioni  statiche  e/o  strutturali  degli
    stessi;  l'Agenzia  del demanio e' responsabile della conformita'
    degli  Immobili  ai requisiti richiesti da leggi, regolamenti e/o
    provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti, tenendo
    indenne  e manlevati, per quanto occorrer possa, il Fondo da ogni
    responsabilita'  nei confronti di terzi in relazione alla mancata
    osservanza  della  normativa  suddetta;  l'Agenzia del demanio si
    obbliga  ad  adempiere  a  tutte  le  obbligazioni, gli oneri e i
    doveri   derivanti  da  ogni  accordo  e/o  impegno  assunto,  in
    relazione  a  singoli Immobili, con il competente Comune e/o ente
    locale e/o altra pubblica anmlinistrazione;
(b)	la   durata   della  locazione  e'  fissata  in  9  (nove)  anni,
    automaticamente  rinnovabili  alla  scadenza  per  altri 9 (nove)
    anni,  salvo  disdetta  da  parte  dell'Agenzia  del  demanio  da
    inviarsi  almeno  12  mesi prima della scadenza con riferimento a
    tutti  gli  Immobili locati dal Fondo a tale data; al termine del
    primo  periodo  di locazione successivo all'eventuale rinnovo, il
    contratto  si rinnova automaticamente, salvo disdetta da ciascuna
    delle parti, per successivi periodi di 6 (sei) anni;
(c)	il  contratto di locazione contiene la facolta' per l'Agenzia del
    demanio  di  recedere  dal  contratto di locazione in relazione a
    interi  immobili, tra quelli convenzionalmente identificati dalle
    parti,  nei limiti e nei tempi contrattualmente previsti, dandone
    il  preavviso  dalle stesse concordato. A tal fine, entro la fine
    del   secondo  anno  dalla  data  di  stipula  del  contratto  di
    locazione,  l'Agenzia  del  demanio presenta al Fondo un piano di
    razionalizzazione e liberazione degli spazi occupati dai soggetti
    assegnatari;  il  contratto  di  locazione prevede altre cause di
    risoluzione e cessazione di efficacia dello stesso;
(d)	il   contratto   di   locazione  prevede  la  rinuncia  da  parte
    dell'Agenzia del demanio, ai sensi dell'Articolo 4, alla facolta'
    di  recesso  del  Conduttore per gravi motivi di cui all'art. 27,
    ultimo comma, della Legge n. 392 del 27 luglio 1978;
(e) il  canone  di  locazione  indicato  nei Decreti e' allocato agli
    immobili  trasferiti  al Fondo ai sensi del precedente articolo 1
    ed  e'  aggiornato  annualmente,  su  richiesta  del Fondo, nella
    misura del 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo
    per  le  famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT; in
    ogni  ipotesi  di recesso parziale dalla locazione di parte degli
    Immobili,   il   relativo  canone  verra'  ridotto  nella  misura
    corrispondente   all'allocazione   del   canone  sullo  specifico
    immobile;
(I) il  canone  di locazione e' pagato in rate semestrali anticipate;
    fino a quando gli immobili sono concessi in locazione all'Agenzia
    del demanio da parte del Fondo, e fino alla loro cessione a terzi
    da  parte  di  quest'ultimo,  i  canoni  sono  corrisposti in via
    posticipata (secondo quanto separatamente concordato tra il Fondo
    e  l'Agenzia  del  demanio);  in  caso di ritardato pagamento del
    canone, l'Agenzia del demanio e' tenuta a corrispondere interessi
    moratori  nella  misura  massima  del  tasso  Euribor  a  3  mesi
    maggiorato  di non oltre 4 punti percentuali, senza necessita' di
    costituzione  in  mora; l'Agenzia del demanio non puo' per nessun
    motivo  od  eccezione,  ritardare,  sospendere  o  dilazionare il
    pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori;
(g)	e'  a carico dell'Agenzia del demanio ogni spesa, costo e/o onere
    di  qualsiasi  genere connesso agli Immobili ed al loro utilizzo,
    ivi  comprese le utenze, il riscaldamento, il condizionamento, le
    spese  di  gestione  ordinaria  in  genere,  la  parte di propria
    spettanza  delle spese condominiali (laddove esistenti), le tasse
    di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi
    carrabili  e  le  altre tasse, oneri e contributi locali, diversi
    dall'Imposta Comunale sugli Immobili, riferibili agli immobili;
(h)	l'Agenzia  del  demanio  e' costituita custode degli Immobili nei
    confronti del Fondo e risponde nei confronti dello stesso da ogni
    responsabilita'  derivante  dall'uso  degli  Immobili  ovvero  in
    relazione alla mancata osservanza a norme di legge, regolamentari
    e/o  provvedimenti  delle  pubbliche  amministrazioni competenti;
    l'Agenzia  del  demanio deve consentire al Fondo e/o alle persone
    da  quest'ultimo autorizzate di accedere, durante i normali orari
    di ufficio e secondo modalita' da concordare, agli Immobili;
(i)	tutta  la  manutenzione straordinaria avente natura strutturale e
    la sostituzione degli impianti e' a carico del Fondo, mentre ogni
    altra   manutenzione   e'   a   carico   e  gestita  direttamente
    dall'Agenzia  del demanio e dai soggetti assegnatari; l'eventuale
    messa  a norma degli immobili richiesta da leggi, regolamenti e/o
    provvedimenti  delle pubbliche amministrazioni competenti emanati
    prima  della  stipula  del  contratto  di  locazione  e' a carico
    dell'Agenzia   del   demanio;  la  messa  a  norma  richiesta  da
    successivi interventi legislativi e' a carico del Fondo salvo che
    cio'  non  sia  possibile a causa del mancato completamento delle
    attivita'  di  messa  a  norma a carico dell'Agenzia del demanio;
    l'Agenzia  del  demanio e i soggetti assegnatari devono portare a
    compimento,   a   propria   cura  e  spese  e  sotto  la  propria
    responsabilita',  i  lavori  e le opere ancora in corso - nonche'
    aggiudicate  a  seguito  di  gara e i cui lavori non siano ancora
    iniziati - alla Data di Efficacia;
(j)	in  caso di interventi di manutenzione straordinaria a carico del
    Fondo,  il  Fondo potra' apporre targhe e/o pannelli pubblicitari
    agli  Immobili,  retrocedendo  all'Agenzia  del  demanio  un equo
    indennizzo  secondo  quanto  concordato  di volta in volta tra le
    parti;
(k)	tutti i costi relativi a modifiche, addizioni o mutamenti, pur se
    aventi  il  carattere  di  miglioria,  e  a  condizione che siano
    autorizzate dal Fondo, sono a carico dell'Agenzia del demanio che
    sara'  responsabile  nei confronti del Fondo in relazione ad ogni
    conseguenza  pregiudizievole  e/o danno causato agli Immobili, al
    Fondo  e/o  a terzi; l'Agenzia del demanio ha diritto di ricevere
    un'indennita'  ai  sensi  dell'art. 1592, primo comma, del codice
    civile  in relazione alle modifiche, addizioni o mutamenti aventi
    il  carattere  di  miglioria  che  siano  autorizzate  dal Fondo;
    l'Agenzia  del  demanio  non  ha  diritto di avanzare pretese e/o
    richiedere indennita' e/o rimborsi e ha l'obbligo di riduzione in
    pristino,  a  propri  coste  e spese, ove richiesto dal Fondo, in
    relazione   alle  modifiche,  addizioni  o  mutamenti  aventi  il
    carattere  di  miglioria  che siano autorizzate dal Fondo (i) per
    permettere   l'adempimento  a  norme  di  legge  e/o  regolamenti
    attinenti  all'uso  degli  Immobili  ovvero  (ii)  che abbiano un
    legame  funzionale  con  il  migliore svolgimento delle attivita'
    specificamente svolte dai soggetti utilizzatori;
(l) il  Fondo  deve  provvedere  alla  stipula  ed al mantenimento in
    vigore  di  adeguate  polizze assicurative a copertura di tutti i
    rischi  di danni agli immobili ovvero a terzi non derivanti dallo
    svolgimento  delle  attivita'  dell'Agenzia  del  demanio  o  dei
    soggetti assegnatari;
(m)	l'Agenzia del demanio ha il diritto di sublocare e/o concedere in
    comodato,  previa  comunicazione  al Fondo ma senza il preventivo
    consenso dello stesso, una superficie che non ecceda, per ciascun
    Immobile,  il  5%  della  superficie  netta  commerciale,  per lo
    svolgimento  delle  attivita'  accessorie e/o funzionali a quelle
    svolte   dai  soggetti  assegnatari,  nonche'  nel  caso  in  cui
    l'Agenzia  del demanio non possa esercitare il proprio diritto di
    recesso,  per diniego della parte locatrice; non e' consentita la
    cessione  del contratto di locazione , in tutto o in parte, degli
    Inmlobili  a terzi in qualsiasi forma o mezzo senza il preventivo
    consenso scritto del Fondo;
(n)	il  contratto  di locazione prevede il diritto di prima offerta a
    favore  dell'Agenzia del demanio, per se' e per conto dello Stato
    italiano e, per esso, dei soggetti utilizzatori:
(i) sulla  locazione dell'Immobile alla scadenza del primo periodo di
    rinnovo,  per  una durata di 6 (sei) anni, con diritto di rinnovo
    di  legge, sulla base del canone di locazione di mercato a cui si
    intende locare l'Immobile o gli Immobili in oggetto, sulla stessa
    base  contrattuale del contratto di locazione, e per un canone di
    locazione  pari  al  canone  di  locazione di mercato; in caso di
    mancata  accettazione, il Fondo potra' concedere in locazione sul
    mercato ciascun Immobile, ad un canone di locazione non inferiore
    al canone offerto;;
(n)	sull'acquisto  di  singoli  o  gruppi  di  Immobili  in  caso  di
    alienazione  degli  stessi,  ad  un prezzo pari a quello offerto,
    restando inteso che in caso di mancato esercizio di tale diritto,
    l'Immobile  o gli Immobili in oggetto non potranno essere venduti
    ad  un prezzo inferiore al prezzo offerto ai sensi della presente
    disposizione;
(o)	il  Fondo si impegna nei confronti dell'Agenzia del demanio a far
    si'   che  i  terzi  acquirenti  degli  Immobili  riconoscano  ed
    accettino  espressamente  il  contratto di locazione ed i diritti
    dell'Agenzia  del demanio, impegnandosi a rispettarli; in caso di
    vendita  e' prevista la possibilita' che il soggetto assegnatario
    dell'Immobile   subentri,  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
    previsti dal contratto di locazione, nella qualita' di conduttore
    nei  confronti  del  terzo  acquirente  in luogo dell'Agenzia del
    demanio;
(p)	in  caso di occupazione degli Immobili successiva alla cessazione
    della  locazione da parte dell'Agenzia del demanio, a partire dal
    settimo  mese  di occupazione senza titolo, la stessa e' tenuta a
    pagare  al  Fondo  un'indennita'  pari  al  canone  di  locazione
    aumentato del 50% e aggiornato mensilmente in misura pari al 100%
    della variazione percentuale dell'indice ISTAT, senza pregiudizio
    del maggior danno;
(q)	l'Agenzia  del  demanio  e' tenuta a mettere a norma gli Immobili
    prima  della  restituzione  degli  stessi al Fondo; l'Agenzia del
    demanio   deve   inoltre   porre   in   essere  le  attivita'  di
    regolarizzazione   di   carattere  edilizio  ed  urbanistico  che
    dovessero  essere  richieste  dal  Fondo,  incluso  l'impegno  di
    attivarsi  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze
    affinche' questi ponga in essere le procedure di regolarizzazione
    di  cui  al combinato disposto dell'art. 29 comma 1 bis. del D.L.
    n.  269  del 30 settembre 2003 (convertito in Legge n. 326 del 24
    novembre  2003)  e  dell'art.  3,  commi  15 e 17 del D.L. n. 351
    (convertito in Legge n. 410 del 23 novembre 2001) e del rinvio al
    D.P.R.  n.  383 del 18 aprile 1994 e all'art. 81 del D.P.R. n.616
    del  24  luglio  1977,  nonche'  degli  altri strumenti normativi
    applicabili,  al fine di rimuovere le eventuali difformita' degli
    Imrobili rispetto alle disposizioni di legge e/o di provvedimenti
    amministrativi in materia di edilizia ed urbanistica;
(r)	in  caso  di impossibilita' di utilizzo degli Immobili o parte di
    essi,  l'Agenzia  del  demanio  ha  diritto  ad una riduzione del
    canone secondo quanto concordato tra le parti;
(s)	l'Agenzia   del  demanio  ha  diritto  a  sostituire  i  soggetti
    assegnatari  firmatari  del  disciplinare  di assegnazione di cui
    all'Allegato 2 con altri soggetti assegnatari nei limiti e con le
    modalita' concordati nel contratto di locazione;
(t)	ciascuna  delle  parti  rilascia  dichiarazioni  in  relazione al
    proprio  potere  di  stipulare  il  contratto  di  locazione e di
    assumere   i   relativi  impegni,  alla  validita',  efficacia  e
    legittimita'   delle  obbligazioni  derivanti  dal  contratto  di
    locazione;
(u)	il  contratto  e' regolato dalla legge italiana e sottoposto alla
    giurisdizione esclusiva del foro di Roma.