Allegato 1 CONTENUTI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL FONDO E L'AGENZIA DEL DEMANIO (a) Gli Immobili individuati nei Decreti sono concessi in locazione da parte del Fondo all'Agenzia del demanio con efficacia dalla Data di Efficacia nello stesso stato di fatto e di diritto in cui si trovano; l'Agenzia del demanio rinuncia a far valere ogni e qualsiasi eccezione o pretesa nei confronti del Fondo fondata sulle condizioni degli Immobili alla Data di Efficacia; il contratto di locazione prevede l'assegnazione da palle dell'Agenzia del demanio degli Immobili locati ai soggetti che li avevano in uso prima dell'apporto ovvero del trasferimento al Fondo; gli Immobili sono utilizzati conformemente all'uso cui sono stati destinati sino alla Data di Efficacia; qualsiasi mutamento d'uso deve essere preventivamente autorizzato dal Fondo, fermo restando che in nessun caso gli Immobili potranno essere utilizzati secondo modalita' che possano comportare pregiudizio alle condizioni statiche e/o strutturali degli stessi; l'Agenzia del demanio e' responsabile della conformita' degli Immobili ai requisiti richiesti da leggi, regolamenti e/o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti, tenendo indenne e manlevati, per quanto occorrer possa, il Fondo da ogni responsabilita' nei confronti di terzi in relazione alla mancata osservanza della normativa suddetta; l'Agenzia del demanio si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni, gli oneri e i doveri derivanti da ogni accordo e/o impegno assunto, in relazione a singoli Immobili, con il competente Comune e/o ente locale e/o altra pubblica anmlinistrazione; (b) la durata della locazione e' fissata in 9 (nove) anni, automaticamente rinnovabili alla scadenza per altri 9 (nove) anni, salvo disdetta da parte dell'Agenzia del demanio da inviarsi almeno 12 mesi prima della scadenza con riferimento a tutti gli Immobili locati dal Fondo a tale data; al termine del primo periodo di locazione successivo all'eventuale rinnovo, il contratto si rinnova automaticamente, salvo disdetta da ciascuna delle parti, per successivi periodi di 6 (sei) anni; (c) il contratto di locazione contiene la facolta' per l'Agenzia del demanio di recedere dal contratto di locazione in relazione a interi immobili, tra quelli convenzionalmente identificati dalle parti, nei limiti e nei tempi contrattualmente previsti, dandone il preavviso dalle stesse concordato. A tal fine, entro la fine del secondo anno dalla data di stipula del contratto di locazione, l'Agenzia del demanio presenta al Fondo un piano di razionalizzazione e liberazione degli spazi occupati dai soggetti assegnatari; il contratto di locazione prevede altre cause di risoluzione e cessazione di efficacia dello stesso; (d) il contratto di locazione prevede la rinuncia da parte dell'Agenzia del demanio, ai sensi dell'Articolo 4, alla facolta' di recesso del Conduttore per gravi motivi di cui all'art. 27, ultimo comma, della Legge n. 392 del 27 luglio 1978; (e) il canone di locazione indicato nei Decreti e' allocato agli immobili trasferiti al Fondo ai sensi del precedente articolo 1 ed e' aggiornato annualmente, su richiesta del Fondo, nella misura del 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT; in ogni ipotesi di recesso parziale dalla locazione di parte degli Immobili, il relativo canone verra' ridotto nella misura corrispondente all'allocazione del canone sullo specifico immobile; (I) il canone di locazione e' pagato in rate semestrali anticipate; fino a quando gli immobili sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio da parte del Fondo, e fino alla loro cessione a terzi da parte di quest'ultimo, i canoni sono corrisposti in via posticipata (secondo quanto separatamente concordato tra il Fondo e l'Agenzia del demanio); in caso di ritardato pagamento del canone, l'Agenzia del demanio e' tenuta a corrispondere interessi moratori nella misura massima del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di non oltre 4 punti percentuali, senza necessita' di costituzione in mora; l'Agenzia del demanio non puo' per nessun motivo od eccezione, ritardare, sospendere o dilazionare il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori; (g) e' a carico dell'Agenzia del demanio ogni spesa, costo e/o onere di qualsiasi genere connesso agli Immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze, il riscaldamento, il condizionamento, le spese di gestione ordinaria in genere, la parte di propria spettanza delle spese condominiali (laddove esistenti), le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali, diversi dall'Imposta Comunale sugli Immobili, riferibili agli immobili; (h) l'Agenzia del demanio e' costituita custode degli Immobili nei confronti del Fondo e risponde nei confronti dello stesso da ogni responsabilita' derivante dall'uso degli Immobili ovvero in relazione alla mancata osservanza a norme di legge, regolamentari e/o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti; l'Agenzia del demanio deve consentire al Fondo e/o alle persone da quest'ultimo autorizzate di accedere, durante i normali orari di ufficio e secondo modalita' da concordare, agli Immobili; (i) tutta la manutenzione straordinaria avente natura strutturale e la sostituzione degli impianti e' a carico del Fondo, mentre ogni altra manutenzione e' a carico e gestita direttamente dall'Agenzia del demanio e dai soggetti assegnatari; l'eventuale messa a norma degli immobili richiesta da leggi, regolamenti e/o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti emanati prima della stipula del contratto di locazione e' a carico dell'Agenzia del demanio; la messa a norma richiesta da successivi interventi legislativi e' a carico del Fondo salvo che cio' non sia possibile a causa del mancato completamento delle attivita' di messa a norma a carico dell'Agenzia del demanio; l'Agenzia del demanio e i soggetti assegnatari devono portare a compimento, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilita', i lavori e le opere ancora in corso - nonche' aggiudicate a seguito di gara e i cui lavori non siano ancora iniziati - alla Data di Efficacia; (j) in caso di interventi di manutenzione straordinaria a carico del Fondo, il Fondo potra' apporre targhe e/o pannelli pubblicitari agli Immobili, retrocedendo all'Agenzia del demanio un equo indennizzo secondo quanto concordato di volta in volta tra le parti; (k) tutti i costi relativi a modifiche, addizioni o mutamenti, pur se aventi il carattere di miglioria, e a condizione che siano autorizzate dal Fondo, sono a carico dell'Agenzia del demanio che sara' responsabile nei confronti del Fondo in relazione ad ogni conseguenza pregiudizievole e/o danno causato agli Immobili, al Fondo e/o a terzi; l'Agenzia del demanio ha diritto di ricevere un'indennita' ai sensi dell'art. 1592, primo comma, del codice civile in relazione alle modifiche, addizioni o mutamenti aventi il carattere di miglioria che siano autorizzate dal Fondo; l'Agenzia del demanio non ha diritto di avanzare pretese e/o richiedere indennita' e/o rimborsi e ha l'obbligo di riduzione in pristino, a propri coste e spese, ove richiesto dal Fondo, in relazione alle modifiche, addizioni o mutamenti aventi il carattere di miglioria che siano autorizzate dal Fondo (i) per permettere l'adempimento a norme di legge e/o regolamenti attinenti all'uso degli Immobili ovvero (ii) che abbiano un legame funzionale con il migliore svolgimento delle attivita' specificamente svolte dai soggetti utilizzatori; (l) il Fondo deve provvedere alla stipula ed al mantenimento in vigore di adeguate polizze assicurative a copertura di tutti i rischi di danni agli immobili ovvero a terzi non derivanti dallo svolgimento delle attivita' dell'Agenzia del demanio o dei soggetti assegnatari; (m) l'Agenzia del demanio ha il diritto di sublocare e/o concedere in comodato, previa comunicazione al Fondo ma senza il preventivo consenso dello stesso, una superficie che non ecceda, per ciascun Immobile, il 5% della superficie netta commerciale, per lo svolgimento delle attivita' accessorie e/o funzionali a quelle svolte dai soggetti assegnatari, nonche' nel caso in cui l'Agenzia del demanio non possa esercitare il proprio diritto di recesso, per diniego della parte locatrice; non e' consentita la cessione del contratto di locazione , in tutto o in parte, degli Inmlobili a terzi in qualsiasi forma o mezzo senza il preventivo consenso scritto del Fondo; (n) il contratto di locazione prevede il diritto di prima offerta a favore dell'Agenzia del demanio, per se' e per conto dello Stato italiano e, per esso, dei soggetti utilizzatori: (i) sulla locazione dell'Immobile alla scadenza del primo periodo di rinnovo, per una durata di 6 (sei) anni, con diritto di rinnovo di legge, sulla base del canone di locazione di mercato a cui si intende locare l'Immobile o gli Immobili in oggetto, sulla stessa base contrattuale del contratto di locazione, e per un canone di locazione pari al canone di locazione di mercato; in caso di mancata accettazione, il Fondo potra' concedere in locazione sul mercato ciascun Immobile, ad un canone di locazione non inferiore al canone offerto;; (n) sull'acquisto di singoli o gruppi di Immobili in caso di alienazione degli stessi, ad un prezzo pari a quello offerto, restando inteso che in caso di mancato esercizio di tale diritto, l'Immobile o gli Immobili in oggetto non potranno essere venduti ad un prezzo inferiore al prezzo offerto ai sensi della presente disposizione; (o) il Fondo si impegna nei confronti dell'Agenzia del demanio a far si' che i terzi acquirenti degli Immobili riconoscano ed accettino espressamente il contratto di locazione ed i diritti dell'Agenzia del demanio, impegnandosi a rispettarli; in caso di vendita e' prevista la possibilita' che il soggetto assegnatario dell'Immobile subentri, nei limiti e secondo le modalita' previsti dal contratto di locazione, nella qualita' di conduttore nei confronti del terzo acquirente in luogo dell'Agenzia del demanio; (p) in caso di occupazione degli Immobili successiva alla cessazione della locazione da parte dell'Agenzia del demanio, a partire dal settimo mese di occupazione senza titolo, la stessa e' tenuta a pagare al Fondo un'indennita' pari al canone di locazione aumentato del 50% e aggiornato mensilmente in misura pari al 100% della variazione percentuale dell'indice ISTAT, senza pregiudizio del maggior danno; (q) l'Agenzia del demanio e' tenuta a mettere a norma gli Immobili prima della restituzione degli stessi al Fondo; l'Agenzia del demanio deve inoltre porre in essere le attivita' di regolarizzazione di carattere edilizio ed urbanistico che dovessero essere richieste dal Fondo, incluso l'impegno di attivarsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze affinche' questi ponga in essere le procedure di regolarizzazione di cui al combinato disposto dell'art. 29 comma 1 bis. del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 (convertito in Legge n. 326 del 24 novembre 2003) e dell'art. 3, commi 15 e 17 del D.L. n. 351 (convertito in Legge n. 410 del 23 novembre 2001) e del rinvio al D.P.R. n. 383 del 18 aprile 1994 e all'art. 81 del D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977, nonche' degli altri strumenti normativi applicabili, al fine di rimuovere le eventuali difformita' degli Imrobili rispetto alle disposizioni di legge e/o di provvedimenti amministrativi in materia di edilizia ed urbanistica; (r) in caso di impossibilita' di utilizzo degli Immobili o parte di essi, l'Agenzia del demanio ha diritto ad una riduzione del canone secondo quanto concordato tra le parti; (s) l'Agenzia del demanio ha diritto a sostituire i soggetti assegnatari firmatari del disciplinare di assegnazione di cui all'Allegato 2 con altri soggetti assegnatari nei limiti e con le modalita' concordati nel contratto di locazione; (t) ciascuna delle parti rilascia dichiarazioni in relazione al proprio potere di stipulare il contratto di locazione e di assumere i relativi impegni, alla validita', efficacia e legittimita' delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione; (u) il contratto e' regolato dalla legge italiana e sottoposto alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.