(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato 3

    ELENCO DELLE DICHIARAZIONI DA RILASCIARSI E DEGLI IMPEGNI DA
 ASSUMERSI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEI
        CONFRONTI DEL FONDO E DEI CONCEDENTI IL FINANZIAMENTO

(a) Dichiarazioni  e  garanzie  in  merito  (i)  ai  propri poteri di
    stipula  del  contratto di garanzia ed indennizzo e di assunzione
    dei  relativi  obblighi,  (ii)  all'adempimento  di  tutto quanto
    necessario,   e  alla  sussistenza  di  tutte  le  autorizzazioni
    occorrenti, per la stipula del contratto di garanzia e indennizzo
    e  per  l'assunzione dei relativi obblighi, (iii) alla capacita',
    potere  di  rappresentanza  e debita autorizzazione della persona
    che  sottoscrive il contratto di garanzia ed indennizzo per conto
    del Ministero dell'economia e delle finanze, (iv) al fatto che le
    obbligazioni  derivanti  dal  contratto di garanzia ed indennizzo
    sono  valide ed efficaci,al fatto che la stipula del contratto di
    garanzia ed indennizzo e l'assunzione delle relative obbligazioni
    non  confliggono  con la normativa applicabile e con obbligazioni
    assunte  precedentemente  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze,  (v) alla natura privatistica degli obblighi assunti dal
    Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del contratto di
    garanzia  e  indennizzo, e (vi) alla inopponibilita' di immunita'
    e/o  privilegi  connessi alla propria natura pubblicistica, fatti
    salvi quelli derivanti da apposite previsioni di legge;
(b) in  relazione  all'Agenzia  del  demanio  e  agli  Enti Titolari,
    dichiarazioni  e  garanzie  in  merito  (i)  all'esistenza,  alla
    regolare costituzione e allo status di ente pubblico dell'Agenzia
    del   demanio  e  degli  Enti  Titolario  Stato,  (ii)  alla  non
    sottoposizione  dell'Agenzia  del  demanio  e degli Enti Titolari
    mancato avvio delle alle procedure di liquidazione previste dalla
    Legge  n.  1404 del 4 dicembre 1956 a carico dello stesso, ne' di
    altro procedimento di liquidazione o scioglimento,
(iii)  alla  non  sussistenza,  per  quanto  conosciuto dal Ministero
    dell'economia e delle finanze, di alcuna causa che possa condurre
    alla sottoposizione ai procedimenti di cui al precedente punto,
(iv) al  fatto  che  la  stipula  del contratto di locazione da parte
    dell'Agenzia  del  demanio  e  l'adempimento  delle  obbligazioni
    assunte   non   confliggono   con   la  normativa  applicabile  e
    costituiscono  valida  ed  efficace obbligazione dell'Agenzia del
    Demanio,  (v)  alla  natura  privatistica  degli obblighi assunti
    dall'Agenzia  del  demanio  ai  sensi del contratto di locazione,
    (vi)  alla  inopponibilita'  di  immunita' e/o privilegi connessi
    alla natura pubblicistica dell'Agenzia del demanio;
(c) impegno  a  tenere  indenni  e  manlevati  il  Fondo,  la SGR e i
    concedenti  le  banche  finanziatrici del il Finanziamento, nella
    misura e secondo le modalita' fissate nel contratto di garanzia e
    indennizzo,  da  qualunque  danno  derivante  da (i) inefficacia,
    revoca  o nullita' del trasferimento, in tutto o in parte, di uno
    o  piu'  Immobili,  (ii) evizione totale o parziale di uno o piu'
    Immobili, (iii) impossibilita' legale per il Fondo di vendere uno
    o piu' Immobili; (iv) dichiarazioni e garanzie rese dal Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze che risultino non corrette e non
    veritiere, (iiv) mancata rispondenza, totale o parziale, di uno o
    piu'  Immobili  ai  requisiti  di  cui  al  successivo punto (d),
    (iiivi)  azioni di terzi e, (iv) mancato adempimento da parte del
    Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  agli  obblighi dallo
    stesso assunto ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo;
(d)	presa  d'atto che la determinazione del valore a cui gli Immobili
    sono  trasferiti  e  apportati  al Fondo e' stata effettuata, tra
    l'altro,   nell'assunzione   della   sussistenza   dei   seguenti
    requisiti,  come  meglio identificati nel contratto di garanzia e
    indennizzo:  (i)  assenza di vincoli di qualsiasi genere, inclusi
    quelli  di  natura  storica, culturale, archeologica, artistica e
    paesaggistica,  (ii)  conformita'  alla  normativa urbanistico ed
    edilizia,  (iii)  conformita' alla normativa in materia di tutela
    dell'ambiente,  (iv)  buono  stato di efficienza degli impianti e
    dotazioni  degli  Immobili,  (v) assenza di Llocazioni e comodati
    d'uso esistenti contenti termini o condizioni piu' gravose per il
    Fondo   di   quelle  previste  dalla  normativa  di  legge,  (vi)
    rispondenza  di  taluni  Immobili specificatamente identificati a
    ulteriori   requisiti  come  meglio  indicato  nel  contratto  di
    garanzia e indennizzo;
(e)	impegno  a  tenere indenne il Fondo, mediante il trasferimento di
    immobili,  nella  misura, secondo le modalita' e subordinatamente
    ai  limiti minimi fissati nel contratto di garanzia e indennizzo,
    da  qualsiasi  danno  connesso  a  (i) inefficacia o nullita' del
    trasferimento, in tutto o in parte, di uno o piu' Inmuobili, (ii)
    evizione  totale  o  parziale  di  uno  o piu' Inmrobili, e (iii)
    impossibilita' legale per il Fondo di vendere uno o piu' Immobili
    a causa della assenza totale o parziale rispetto a tale Inunobile
    dei requisiti di cui al precedente punto (d);
(f) impegno  di corrispondere l'indennizzo, nella misura e secondo le
    modalita'   fissate  nel  contratto  di  garanzia  e  indennizzo,
    mediante  pagamento di una somma di denaro, ovvero, a discrezione
    del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante cessione di
    nuovi  immobili,  sostituzione  degli  Immobili ovvero riacquisto
    degli  stessi  in  caso di (i) inefficacia, revoca o nullita' del
    trasferimento,  in tutto o in parte, di uno o piu' Immobili, (ii)
    evizione  totale  o  parziale  di  uno  o  piu'  Immobili,  (iii)
    impossibilita'  legale  per  il  Fondo  di  vendere  uno  o  piu'
    Immobili, ovvero (iv) riduzione del valore di uno o piu' Immobili
    nei limiti specificati nel contratto di garanzia e indennizzo;
(g)	impegno a fare in modo che il trasferimento degli immobili di cui
    al  precedente  punto  venga effettuato in conformita' con quanto
    previsto dal contratto di garanzia ed indennizzo;
(h)	in relazione al trasferimento degli immobili di cui al precedente
    punto  (e),  impegno  a  fornire  garanzie  ed  assumere obblighi
    sostanzialmente   analoghi   a  quelli  sopra  descritti  per  il
    trasferimento degli Immobili;
(i)	impegno  a corrispondere al Fondo, in nome e per conto degli Enti
    Titolari, un importo in denaro, come determinato nel contratto di
    garanzia  ed  indennizzo, nel caso in cui il trasferimento di cui
    al  paragrafo  (e) non sia effettuato ai sensi ed alle condizioni
    determinate dal contratto di garanzia ed indennizzo;
(j)	impegno ad attivarsi e portare a conclusioned avviare, per quanto
    di  propria competenza ed in proprio potere, ai sensi delle norme
    sotto richiamate, le procedure previste dal combinato disposto di
    cui  all'art.  29,  comma lbis, D.L. n. 269 del 30 settembre 2003
    (convertito  in  L.  n.  326  del 24 novembre 2003) e all'art. 3,
    comma 15 e 17, Decreto Legge n. 351 e del rinvio al D.P.R. n. 383
    del  18 aprile 1994 e all'art. 81 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio
    1977,  nonche'  ogni  altra  procedura  prevista  dalla normativa
    vigente  o  futura volto alla rimozione, senza oneri a carico del
    Fondo,  e  nei  limiti  consentiti dalle norme applicabili, delle
    irregolarita' edilizie ed urbanistiche degli Immobili;
(k)	altri  impegni e dichiarazioni che dovessero essere necessari per
    il  buon  esito  dell'operazione  di cui al presente decreto, con
    particolare riferimento al rilascio del rating sul Finanziamento,
    in  conformita'  alla  prassi  generalmente  seguita  nei mercati
    internazionali per operazioni similari;
(l)	il  contratto  di  garanzia  e indennizzo e' regolato dalla legge
    italiana  e  sottoposto  alla giurisdizione esclusiva del foro di
    Roma.