Allegato 3 ELENCO DELLE DICHIARAZIONI DA RILASCIARSI E DEGLI IMPEGNI DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEI CONFRONTI DEL FONDO E DEI CONCEDENTI IL FINANZIAMENTO (a) Dichiarazioni e garanzie in merito (i) ai propri poteri di stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e di assunzione dei relativi obblighi, (ii) all'adempimento di tutto quanto necessario, e alla sussistenza di tutte le autorizzazioni occorrenti, per la stipula del contratto di garanzia e indennizzo e per l'assunzione dei relativi obblighi, (iii) alla capacita', potere di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive il contratto di garanzia ed indennizzo per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, (iv) al fatto che le obbligazioni derivanti dal contratto di garanzia ed indennizzo sono valide ed efficaci,al fatto che la stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e l'assunzione delle relative obbligazioni non confliggono con la normativa applicabile e con obbligazioni assunte precedentemente dal Ministero dell'economia e delle finanze, (v) alla natura privatistica degli obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo, e (vi) alla inopponibilita' di immunita' e/o privilegi connessi alla propria natura pubblicistica, fatti salvi quelli derivanti da apposite previsioni di legge; (b) in relazione all'Agenzia del demanio e agli Enti Titolari, dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'esistenza, alla regolare costituzione e allo status di ente pubblico dell'Agenzia del demanio e degli Enti Titolario Stato, (ii) alla non sottoposizione dell'Agenzia del demanio e degli Enti Titolari mancato avvio delle alle procedure di liquidazione previste dalla Legge n. 1404 del 4 dicembre 1956 a carico dello stesso, ne' di altro procedimento di liquidazione o scioglimento, (iii) alla non sussistenza, per quanto conosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di alcuna causa che possa condurre alla sottoposizione ai procedimenti di cui al precedente punto, (iv) al fatto che la stipula del contratto di locazione da parte dell'Agenzia del demanio e l'adempimento delle obbligazioni assunte non confliggono con la normativa applicabile e costituiscono valida ed efficace obbligazione dell'Agenzia del Demanio, (v) alla natura privatistica degli obblighi assunti dall'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione, (vi) alla inopponibilita' di immunita' e/o privilegi connessi alla natura pubblicistica dell'Agenzia del demanio; (c) impegno a tenere indenni e manlevati il Fondo, la SGR e i concedenti le banche finanziatrici del il Finanziamento, nella misura e secondo le modalita' fissate nel contratto di garanzia e indennizzo, da qualunque danno derivante da (i) inefficacia, revoca o nullita' del trasferimento, in tutto o in parte, di uno o piu' Immobili, (ii) evizione totale o parziale di uno o piu' Immobili, (iii) impossibilita' legale per il Fondo di vendere uno o piu' Immobili; (iv) dichiarazioni e garanzie rese dal Ministero dell'economia e delle finanze che risultino non corrette e non veritiere, (iiv) mancata rispondenza, totale o parziale, di uno o piu' Immobili ai requisiti di cui al successivo punto (d), (iiivi) azioni di terzi e, (iv) mancato adempimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze agli obblighi dallo stesso assunto ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo; (d) presa d'atto che la determinazione del valore a cui gli Immobili sono trasferiti e apportati al Fondo e' stata effettuata, tra l'altro, nell'assunzione della sussistenza dei seguenti requisiti, come meglio identificati nel contratto di garanzia e indennizzo: (i) assenza di vincoli di qualsiasi genere, inclusi quelli di natura storica, culturale, archeologica, artistica e paesaggistica, (ii) conformita' alla normativa urbanistico ed edilizia, (iii) conformita' alla normativa in materia di tutela dell'ambiente, (iv) buono stato di efficienza degli impianti e dotazioni degli Immobili, (v) assenza di Llocazioni e comodati d'uso esistenti contenti termini o condizioni piu' gravose per il Fondo di quelle previste dalla normativa di legge, (vi) rispondenza di taluni Immobili specificatamente identificati a ulteriori requisiti come meglio indicato nel contratto di garanzia e indennizzo; (e) impegno a tenere indenne il Fondo, mediante il trasferimento di immobili, nella misura, secondo le modalita' e subordinatamente ai limiti minimi fissati nel contratto di garanzia e indennizzo, da qualsiasi danno connesso a (i) inefficacia o nullita' del trasferimento, in tutto o in parte, di uno o piu' Inmuobili, (ii) evizione totale o parziale di uno o piu' Inmrobili, e (iii) impossibilita' legale per il Fondo di vendere uno o piu' Immobili a causa della assenza totale o parziale rispetto a tale Inunobile dei requisiti di cui al precedente punto (d); (f) impegno di corrispondere l'indennizzo, nella misura e secondo le modalita' fissate nel contratto di garanzia e indennizzo, mediante pagamento di una somma di denaro, ovvero, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante cessione di nuovi immobili, sostituzione degli Immobili ovvero riacquisto degli stessi in caso di (i) inefficacia, revoca o nullita' del trasferimento, in tutto o in parte, di uno o piu' Immobili, (ii) evizione totale o parziale di uno o piu' Immobili, (iii) impossibilita' legale per il Fondo di vendere uno o piu' Immobili, ovvero (iv) riduzione del valore di uno o piu' Immobili nei limiti specificati nel contratto di garanzia e indennizzo; (g) impegno a fare in modo che il trasferimento degli immobili di cui al precedente punto venga effettuato in conformita' con quanto previsto dal contratto di garanzia ed indennizzo; (h) in relazione al trasferimento degli immobili di cui al precedente punto (e), impegno a fornire garanzie ed assumere obblighi sostanzialmente analoghi a quelli sopra descritti per il trasferimento degli Immobili; (i) impegno a corrispondere al Fondo, in nome e per conto degli Enti Titolari, un importo in denaro, come determinato nel contratto di garanzia ed indennizzo, nel caso in cui il trasferimento di cui al paragrafo (e) non sia effettuato ai sensi ed alle condizioni determinate dal contratto di garanzia ed indennizzo; (j) impegno ad attivarsi e portare a conclusioned avviare, per quanto di propria competenza ed in proprio potere, ai sensi delle norme sotto richiamate, le procedure previste dal combinato disposto di cui all'art. 29, comma lbis, D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 (convertito in L. n. 326 del 24 novembre 2003) e all'art. 3, comma 15 e 17, Decreto Legge n. 351 e del rinvio al D.P.R. n. 383 del 18 aprile 1994 e all'art. 81 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, nonche' ogni altra procedura prevista dalla normativa vigente o futura volto alla rimozione, senza oneri a carico del Fondo, e nei limiti consentiti dalle norme applicabili, delle irregolarita' edilizie ed urbanistiche degli Immobili; (k) altri impegni e dichiarazioni che dovessero essere necessari per il buon esito dell'operazione di cui al presente decreto, con particolare riferimento al rilascio del rating sul Finanziamento, in conformita' alla prassi generalmente seguita nei mercati internazionali per operazioni similari; (l) il contratto di garanzia e indennizzo e' regolato dalla legge italiana e sottoposto alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.