Art. 10. Regioni e Province autonome 1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'art. 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Roma, 9 febbraio 2004 Il Ministro: Moratti Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 305