Art. 10.
                     Regioni e Province autonome
    1.  Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del
presente  decreto in quanto compatibili con il disposto dell'art. 21,
comma  20-bis  della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art.
1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
    2.  Sono  fatte  salve  le  competenze delle province autonome di
Trento  e  Bolzano previste, rispettivamente, dall'art. 8 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  405,  come
modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433
e  dall'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
febbraio  1983,  n.  89,  come  modificato  dall'art.  6  del decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione.
      Roma, 9 febbraio 2004
                                                 Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 305