Art. 3.
             Fasi territoriali di nomina dei Presidenti
    1.  Le  nomine  dei  Presidenti sono effettuate seguendo le sotto
elencate fasi territoriali:
      A)   per   i   dirigenti   scolastici  d'istituto  d'istruzione
secondaria   superiore,  ivi  compresi  i  dirigenti  scolastici  dei
Convitti  nazionali  e  degli  Educandati  femminili  e  i  dirigenti
scolastici  di  istituti  comprensivi  nei  quali funzionano corsi di
istruzione secondaria superiore:
        nei   Comuni   della  Regione  di  servizio,  nell'ordine  di
preferenze espresse;
        d'ufficio,  in  altri comuni della provincia di servizio, ove
non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;
      B) per i docenti aventi titolo alla nomina a Presidente, di cui
alle lettere b), c), d), e), dell'art. 2: nei comuni della Regione di
servizio, nell'ordine di preferenze espresse;
      C)  per  tutte  le  categorie  di  personale avente titolo alla
nomina a Presidente: d'ufficio, nei comuni della Regione di servizio,
ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse, ne',
limitatamente  ai  dirigenti,  la nomina d'ufficio nella provincia di
servizio;
    2.  Relativamente  alle  fasi  di  nomina  d'ufficio, l'ordine di
assegnazione  e'  quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata
per  i  trasferimenti  del  personale  della  scuola tra comuni della
provincia,  a  partire  dal  comune  indicato  quale piu' gradito per
l'assegnazione  d'ufficio.  Ove  si  renda  necessario procedere alla
nomina  fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della Regione
viene  disposta  secondo  l'ordine di vicinanza tra le province della
Regione,  secondo  le  tabelle  utilizzate  per  i  trasferimenti del
personale dirigente della scuola.