Art. 5.
                 Impedimento ad espletare l'incarico
    1.  Non  e'  consentito  di  rinunciare all'incarico o lasciarlo,
anche  in  caso  di  nomina  in  sede  non richiesta o in commissioni
operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
    2.   L'impedimento   ad   espletare   l'incarico,  da  parte  dei
presidenti,   deve  essere  comunicato  immediatamente  al  Direttore
Generale  dell'Ufficio  Scolastico  della  Regione  in cui ha sede la
commissione, il quale dispone subito accertamenti in ordine ai motivi
addotti a giustificazione dell'impedimento.
    3. L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari,
deve   essere   comunicato   immediatamente   al   proprio  dirigente
scolastico,  il quale dispone subito accertamenti in ordine ai motivi
addotti a giustificazione dell'impedimento.
    4.  La  documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve
essere   prodotta   dai   Dirigenti   scolastici   e   dai   docenti,
rispettivamente,   al   Direttore  Generale  dell'Ufficio  Scolastico
Regionale  e  al  proprio  Dirigente  scolastico,  entro  tre  giorni
dall'insorgenza dell'impedimento stesso.