Art. 8.
                          Divieti di nomina
    1. Non si da' luogo alla nomina del personale che si trovi in una
delle seguenti posizioni:
      a) qualsiasi  tipo  di  assenza o di aspettativa, sempre che si
preveda  il  rientro  in  servizio  in  epoca posteriore alla data di
inizio degli esami;
      b) collocamento  fuori  ruolo o utilizzazione in altri compiti,
ai sensi dell'art. 17, comma 5, del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto del personale della Scuola (Quadriennio giuridico
2002-2005);
      c) astensione  obbligatoria  e facoltativa dal lavoro, ai sensi
della  legge  30 dicembre  1971, n. 1204 e successive modificazioni e
integrazioni;
      d) aspettativa o distacco sindacale.
    2.  Non  si  da'  luogo  alla  nomina  a Presidente del personale
destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte
nell'anno  scolastico  in  corso  o  in  quello precedente ovvero che
risulti   indagato   o   imputato  per  reati  particolarmente  gravi
comportanti  incompatibilita'  con la nomina stessa o che si sia reso
autore  di  comportamenti  scorretti  nel  corso di precedenti esami,
previamente contestati in sede disciplinare.