IL  MINISTRO  DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'  E  DELLA  RICERCA

    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n.  319,  con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme
di   organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca;
    Visto  il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni  scolastiche,  ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26  giugno 2000, n. 234 recante
norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
    Visti  i decreti ministeriali con i quali e' stato autorizzato il
funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;
    Visto  il  protocollo  culturale  tra  l'Italia  e la Francia del
24 giugno 1992;
    Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina
degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, con il quale
e'   stato   emanato  il  regolamento  concernente  le  modalita'  di
svolgimento  della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore;
    Visto  il  decreto  ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, con il
quale  e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche
formali  generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
    Visto  il  decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, con il
quale  e'  stato  emanato  il regolamento concernente la costituzione
delle  aree  disciplinari  finalizzate  alla  correzione  delle prove
scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
    Visto  il  decreto  ministeriale  17 gennaio 2004, n. 3, relativo
all'individuazione  delle materie oggetto della seconda prova scritta
negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di studio ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria superiore;
    Visto   il   decreto   ministeriale   24 febbraio  2000,  n.  49,
concernente  l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno
luogo ai crediti formativi;
    Viste  le  note n. 168 del 18 febbraio 1999 e n. 352 del 29 marzo
1999  dell'Ambasciata  di  Francia,  concernenti,  rispettivamente, i
contenuti della quarta prova e la durata di essa;
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato, che
all'art.  22,  comma  7,  introduce modifiche all'art. 4 della citata
legge n. 425/1997;
    Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 13, concernente
le  certificazioni  ed  i  relativi modelli da rilasciare in esito al
superamento  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
    Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 4, con il quale
e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
    Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 15, concernente
le  norme per lo svolgimento nell'a.s. 2003-2004 degli esami di Stato
conclusivi  dei  corsi  di  studio di istruzione secondaria superiore
nelle classi sperimentali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Validita' e corrispondenza del diploma
    Il  diploma,  rilasciato  in  esito  al superamento dell'esame di
Stato  conclusivo  del  corso  di  studio  delle  sezioni  ad opzione
internazionale  francese  ad  indirizzo  linguistico,  scientifico  e
classico,  consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore
francesi  senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad
un esame di idoneita' linguistica.