Art. 5.
                             Valutazione
    La   valutazione   della   quarta  prova  scritta  va  ricondotta
nell'ambito  dei  punti  previsti  per  la terza prova; a tal fine la
Commissione,  attribuito  il  punteggio in modo autonomo per la terza
prova   e  la  quarta  prova,  determina  la  media  dei  punti,  che
costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.