Art. 10. Commissioni d'esame 1. Per l'anno scolastico 2003/2004, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale in data 25 gen- naio 2001, n. 104, integrato, in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge n. 448/2001, dal decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 14, concernente i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonche' le istruzioni di cui alla circolare ministeriale 9 febbraio 2004, n. 16, sulla formazione delle commissioni.