Art. 10.
                         Commissioni d'esame
    1.  Per  l'anno  scolastico 2003/2004, valgono le disposizioni di
cui  al  decreto  ministeriale  in  data  25  gen- naio 2001, n. 104,
integrato,  in  applicazione  dell'art.  22,  comma 7, della legge n.
448/2001,   dal   decreto   ministeriale   9 febbraio  2004,  n.  14,
concernente  i  criteri  e  le  modalita'  di  nomina, designazione e
sostituzione  dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria  superiore,  nonche'  le  istruzioni di cui alla circolare
ministeriale   9 febbraio   2004,   n.  16,  sulla  formazione  delle
commissioni.