Art. 12. Diario delle operazioni e delle prove 1. Le commissioni, operanti nella stessa sede d'esame si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state assegnate, il 14 giugno 2004 alle ore 8,30. Alla riunione partecipano anche i commissari designati delle classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto statale o paritario medesimo. 2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente piu' anziano di eta', dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale se l'assenza riguarda il Presidente e al Dirigente scolastico se l'assenza riguarda un commissario. 3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalita' di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni. 4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attivita' delle commissioni determinando, in particolare, ove necessario, l'ordine di successione tra le commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi distintamente di valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente medesimo provvede altresi' a fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e di pubblicazione dei risultati. Per la pubblicazione medesima viene valutata, altresi', l'opportunita' di procedere in modo congiunto o disgiunto per le diverse commissioni. La relativa delibera puo' essere assunta, sentiti i componenti di ciascuna commissione, in data successiva a quella dell'insediamento. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, con docenti che operano separatamente, il presidente avra' cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determinera' il calendario definitivo delle operazioni delle commissioni, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni costituite presso altre sedi di esame, di cui eventualmente facciano parte, quali commissari, i medesimi docenti. 5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalita' delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformita' di criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio avvalendosi degli ispettori tecnici. 6. La riunione preliminare di ciascuna commissione e' finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente Ordinanza. 7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2003/2004 e' il seguente: prima prova scritta: 16 giugno 2004, ore 8.30; seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 17 giugno 2004, ore 8,30. Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e in non piu' di cinque giorni. Poiche' uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa puo' essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno. terza prova scritta: 21 giugno 2004: ciascuna commissione, entro il 19 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Nel caso di classi abbinate le operazioni previste devono essere effettuate distintamente per la classe di istituto statale o paritario e per la classe di istituto legalmente riconosciuto e pareggiato. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. La mattina del 21 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessita' della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la prova puo' svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione puo' avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14 del regolamento. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta e il giorno seguente. 8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformita' di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte. 9. La data di inizio dei colloqui e' stabilita, per ciascuna commissione, al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 8. 10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalita' stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare il titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di progetto, anche in forma multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento. 11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non puo' essere di norma superiore a cinque. 12. Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni da' notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. 13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il 30 giugno 2004, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 1° luglio 2004, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedi' successivo. 14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva. 15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, e' effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna classe-commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalita' da seguire sono quelle previste dalla presente Ordinanza agli articoli 15, comma 7 e 16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte e del colloquio. 16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna commissione, tenendo presente quanto disposto nel comma 4, primo alinea, del presente articolo. 17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, e' stabilito dal presidente della commissione d'esame.