Art. 12.
                Diario delle operazioni e delle prove
    1.   Le  commissioni,  operanti  nella  stessa  sede  d'esame  si
riuniscono,  in  seduta  plenaria,  presso  l'istituto cui sono state
assegnate, il 14 giugno 2004 alle ore 8,30. Alla riunione partecipano
anche  i  commissari  designati  delle  classi  di  scuole legalmente
riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto statale
o paritario medesimo.
    2.  Il  presidente, o, in sua assenza, il componente piu' anziano
di  eta', dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la
presenza   dei   commissari,   comunica   i   nominativi   di  quelli
eventualmente  assenti  al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale   se  l'assenza  riguarda  il  Presidente  e  al  Dirigente
scolastico se l'assenza riguarda un commissario.
    3.  Nella  riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti
di   ciascuna   commissione,   fissa   i  tempi  e  le  modalita'  di
effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
    4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi
delle  attivita'  delle commissioni determinando, in particolare, ove
necessario,  l'ordine  di successione tra le commissioni per l'inizio
della  terza prova, per le operazioni da realizzarsi distintamente di
valutazione  degli  elaborati,  conduzione dei colloqui e valutazione
finale. Il Presidente medesimo provvede altresi' a fissare le date di
svolgimento  degli  scrutini finali e di pubblicazione dei risultati.
Per    la    pubblicazione   medesima   viene   valutata,   altresi',
l'opportunita'  di  procedere  in  modo  congiunto o disgiunto per le
diverse  commissioni.  La  relativa  delibera  puo'  essere  assunta,
sentiti  i  componenti  di ciascuna commissione, in data successiva a
quella  dell'insediamento.  Nel  caso  di  commissioni  articolate su
diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti
che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali
l'educazione  fisica  viene  insegnata  per  squadre, con docenti che
operano  separatamente,  il  presidente  avra'  cura  di  fissare  il
calendario  dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione
tra  i  diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e
valutazione  degli  elaborati,  conduzione dei colloqui e valutazione
finale.  Il  presidente  determinera'  il calendario definitivo delle
operazioni  delle commissioni, anche dopo opportuni accordi operativi
con  i  presidenti  delle commissioni costituite presso altre sedi di
esame,  di  cui  eventualmente  facciano  parte,  quali commissari, i
medesimi  docenti.  5.  Al  fine  di  fornire  opportune indicazioni,
chiarimenti  e  orientamenti  per  la  regolare  funzionalita'  delle
commissioni  e,  in particolare, per garantire uniformita' di criteri
operativi  e  di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni
vengono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza
sugli  esami di Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale,   procurando,  comunque,  che  tale  operazione  non  crei
interferenze  con  lo  svolgimento  delle prove scritte. In ogni caso
dette  riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione
degli   elaborati.  I  Direttori  Generali  degli  Uffici  Scolastici
Regionali  assicurano  ogni  opportuna  assistenza  alle  commissioni
operanti sul territorio avvalendosi degli ispettori tecnici.
    6. La riunione preliminare di ciascuna commissione e' finalizzata
agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente Ordinanza.
    7.  Il  calendario delle prove per l'anno scolastico 2003/2004 e'
il seguente:
      prima prova scritta: 16 giugno 2004, ore 8.30;
      seconda  prova  scritta,  grafica  o scritto-grafica: 17 giugno
2004, ore 8,30.
    Per  gli  esami  nei licei artistici lo svolgimento della seconda
prova  continua  nei  due  giorni  seguenti per la durata giornaliera
indicata  nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la
seconda  prova  si  svolge in non meno di tre giorni e in non piu' di
cinque  giorni.  Poiche'  uno  dei  giorni dello svolgimento di detta
prova coincide con il sabato, la prova stessa puo' essere sospesa per
i  soli  candidati  che  per motivi di culto non intendono proseguire
l'esame in detto giorno.
      terza  prova  scritta:  21  giugno  2004: ciascuna commissione,
entro il 19 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza
prova  scritta,  in coerenza con il documento del consiglio di classe
di  cui  all'art.  6  della  presente  ordinanza.  Nel caso di classi
abbinate    le   operazioni   previste   devono   essere   effettuate
distintamente  per la classe di istituto statale o paritario e per la
classe    di   istituto   legalmente   riconosciuto   e   pareggiato.
Contestualmente,   il   Presidente  stabilisce,  per  ciascuna  delle
commissioni,  l'orario  d'inizio  della  prova, dandone comunicazione
all'albo  dell'Istituto  o  degli eventuali istituti interessati. Non
va,  invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della
prova.   La   mattina  del  21 giugno  ogni  commissione,  tenendo  a
riferimento  quanto  attestato  nel  predetto  documento,  predispone
collegialmente  il  testo della terza prova scritta, sulla base delle
proposte   avanzate  da  ciascun  componente;  proposte  che  ciascun
componente  deve  formulare  in  numero  almeno  doppio rispetto alla
tipologia  o  alle  tipologie  prescelte in sede di definizione della
struttura  della  prova.  La  Commissione, in relazione alla natura e
alla  complessita'  della  prova,  stabilisce anche la durata massima
della  prova  stessa.  Per gli istituti d'arte e i licei artistici la
prova  puo'  svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle
singole  proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la
commissione  puo' avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui
all'art.  14  del  regolamento.  Per i licei artistici e gli istituti
d'arte  le  operazioni  sopra  indicate  si  svolgono entro il giorno
successivo  al  termine  della  seconda  prova  scritta  e  il giorno
seguente.
    8.  Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformita'
di  quanto  previsto  al  quarto  comma,  il  diario delle operazioni
finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.
    9.  La  data  di  inizio  dei colloqui e' stabilita, per ciascuna
commissione,  al termine delle operazioni di correzione e valutazione
degli  elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 15, comma 8.
    10.  Prima  dell'inizio  dei  colloqui,  la  commissione completa
l'esame  dei  fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione
dei  lavori  iniziati  nella  riunione  preliminare.  La commissione,
inoltre,  ai  fini  di  una  adeguata organizzazione delle operazioni
inerenti  il  colloquio,  anche  in  attuazione  di  quanto stabilito
dall'art.  16,  comma  4, esamina i lavori presentati dai candidati e
finalizzati  all'avvio  del colloquio. Il Presidente, il giorno della
prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e
le   modalita'   stabilite   precedentemente   dalla  commissione,  a
comunicare  il  titolo  dell'argomento o a presentare l'esperienza di
ricerca  o  di  progetto,  anche in forma multimediale, prescelti per
dare  inizio  al  colloquio,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  7, del
Regolamento.
    11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi,
in  base  a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre
in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che
sostengono  il  colloquio,  per ogni giorno, non puo' essere di norma
superiore a cinque.
    12.  Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni da'
notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
    13.  La  prima  prova  scritta  suppletiva si svolge il 30 giugno
2004,  alle  ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno
successivo,   1° luglio   2004,   alle   ore   8,30,   con  eventuale
prosecuzione,  per  gli  esami  nei  licei artistici e negli istituti
d'arte;  la  terza  prova  scritta  suppletiva  si svolge nel secondo
giorno  successivo  all'effettuazione  della  seconda  prova  scritta
suppletiva.  Le  prove,  nei  casi  previsti,  proseguono  nei giorni
successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano
il lunedi' successivo.
    14.  L'eventuale  ripresa dei colloqui, per le commissioni che li
abbiano  interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive, avviene
il  giorno  successivo  al  termine  delle  prove scritte suppletive.
Qualora  tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in
tale  giorno  le  commissioni  riprendono  i  colloqui interrotti per
l'espletamento della prova scritta suppletiva.
    15.    L'eventuale   integrazione   del   punteggio   complessivo
conseguito,  fino  ad  un  massimo di 5 punti, per quei candidati che
abbiano  conseguito  un  credito  scolastico di almeno 15 punti ed un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, e'
effettuata   al   momento   della  valutazione  finale  per  ciascuna
classe-commissione,  sulla base di criteri precedentemente stabiliti,
secondo  l'art.  13,  comma  11  e  con  una  congrua  motivazione da
acquisire  al  verbale.  Le modalita' da seguire sono quelle previste
dalla presente Ordinanza agli articoli 15, comma 7 e 16, comma 7, per
la valutazione delle prove scritte e del colloquio.
    16.   Le   operazioni  intese  alla  valutazione  finale  e  alla
elaborazione  dei  relativi  atti iniziano subito dopo la conclusione
dei   colloqui  di  ciascuna  commissione,  tenendo  presente  quanto
disposto nel comma 4, primo alinea, del presente articolo.
    17.   Quanto   altro   possa   occorrere,  nell'osservanza  delle
disposizioni  di  cui  alla  presente  ordinanza,  e'  stabilito  dal
presidente della commissione d'esame.