Art. 13.
                        Riunione preliminare
    1.  Il  presidente  assicura la sua presenza nella sede di esame,
con  il  compito  di  organizzare e coordinare tutte le operazioni di
esame  e  di  vigilare sui lavori delle commissioni. Per garantire la
funzionalita'   delle   commissioni   stesse,  delega,  per  ciascuna
commissione,  un proprio sostituto scelto tra i commissari, al quale,
tra  l'altro,  puo' affidare, il giorno della prima prova scritta, il
plico  contenente  le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e
la  successiva  riproduzione  dei  testi. Il presidente deve, in ogni
caso,  essere  presente  in  commissione  durante  le  operazioni che
richiedono decisioni che vanno assunte dall'intera commissione.
    2.  Il  presidente  sceglie  un  commissario, quale segretario di
ciascuna    commissione   e,   in   particolare,   con   compiti   di
verbalizzazione  dei  lavori  collegiali.  Il  verbale della riunione
plenaria   congiunta   delle   commissioni   verra'  riportato  nella
verbalizzazione di tutte le commissioni.
    3.  Tutti  i  componenti la commissione alla quale sono assegnati
candidati  esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito
privatamente   candidati  assegnati  alla  commissione  stessa.  Tale
dichiarazione  e' obbligatoria anche se negativa: un componente della
commissione  d'esame  che  abbia  istruito  privatamente  uno  o piu'
candidati    assegnati   alla   propria   commissione   deve   essere
immediatamente   sostituito   dal   Direttore  generale  dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente per incompatibilita'.
    4.  Tutti  i  componenti la commissione alla quale sono assegnati
candidati   esterni  devono  dichiarare  per  iscritto  l'assenza  di
rapporti di parentela e di affinita' entro il quarto grado, ovvero di
rapporto  di  coniugio  con  i candidati che essi dovranno esaminare.
Qualora  il  presidente  accerti  che  tra i componenti sono presenti
docenti  legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela
o affinita' entro il quarto grado, dovra' farlo presente al Direttore
generale  dell'Ufficio  Scolastico  Regionale  competente,  il  quale
provvedera'   al   necessario   spostamento.  Il  Direttore  generale
dell'Ufficio  Scolastico  Regionale  competente  provvedera'  in modo
analogo  nei  confronti  dei  presidenti  che  si  trovino in analoga
situazione.  Non  si procede alla sostituzione del commissario legato
dai  vincoli  sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso
in   cui  il  competente  consiglio  di  classe  non  abbia  ritenuto
motivatamente   di   designare  un  altro  docente  della  classe.  I
Presidenti  e  i  commissari  estranei  alla  classe  nominati  o  in
sostituzione  di  docenti  impediti  ad  espletare l'incarico o quali
commissari  esterni  in  classi  di  scuole legalmente riconosciute o
pareggiate  devono  in  ogni  caso  rilasciare, anche se negative, le
dichiarazioni  di  non  aver impartito lezioni private e di non avere
rapporti  di  parentela  e  di affinita' entro il quarto grado ne' di
coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
    5.  Nella  seduta  preliminare  e  eventualmente  anche in quelle
successive  la  commissione  prende  in  esame gli atti e i documenti
relativi  ai  candidati interni, nonche' la documentazione presentata
dagli altri candidati. In particolare esamina:
      a) elenco dei candidati;
      b) domande  di ammissione agli esami dei candidati esterni e di
quelli  interni  che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui
all'art.  2,  comma  2, con allegati i documenti da cui sia possibile
rilevare   tutti   gli  elementi  utili  ai  fini  dello  svolgimento
dell'esame;
      c) certificazioni relative ai crediti formativi;
      d) copia  dei  verbali  delle  operazioni  di  cui  all'art. 8,
relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
      e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione
del  corso  di  studi  per merito, attestato di promozione all'ultima
classe  recante i voti assegnati alle singole materie e l'indicazione
del credito scolastico attribuito;
      f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione
del  corso  di  studi  per  obblighi di leva, attestato di promozione
senza  debito  formativo  all'ultima  classe  con  l'indicazione  del
credito scolastico assegnato;
      g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneita'
all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;
      h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;
      i) documentazione   relativa  ai  candidati  in  situazione  di
handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;
      l)  per  le  classi  sperimentali,  relazione informativa sulle
attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il
relativo progetto di sperimentazione.
    6.  Il  Presidente  della  commissione,  qualora in sede di esame
della   documentazione   relativa   a   ciascun   candidato,   rilevi
irregolarita'  insanabili,  provvede a darne tempestiva comunicazione
al  Ministero  cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4
maggio  1925,  n.  653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal
caso   i  candidati  sostengono  le  prove  d'esame  con  riserva  Il
Presidente   della  commissione,  qualora  in  sede  di  esame  della
documentazione  relativa  a  ciascun  candidato, rilevi irregolarita'
sanabili  da  parte  dell'istituto  sede d'esami, invita il dirigente
scolastico  a  provvedere  tempestivamente  in  merito, eventualmente
tramite  riconvocazione  dei  consigli di classe. Il Presidente della
commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a
ciascun   candidato,  rilevi  irregolarita'  sanabili  da  parte  del
candidato  medesimo,  lo invita a regolarizzare detta documentazione,
fissando contestualmente il termine di adempimento.
    7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli
articoli 11   e   12  del  Regolamento,  a  stabilire  i  criteri  di
attribuzione  ai  candidati  esterni dei punteggi relativi al credito
scolastico   e   ad   eventuali   crediti  formativi,  opportunamente
certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce
l'esame.  Dopo  aver  stabilito  i  criteri  suddetti, la commissione
attribuisce   ad   ogni   singolo  candidato  esterno,  con  adeguata
motivazione  da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito
scolastico   e   agli  eventuali  crediti  formativi.  L'esito  delle
attribuzioni  e'  pubblicato  all'albo dell'istituto sede di esame il
giorno della prima prova scritta.
    8.  In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il
termine e le modalita' di acquisizione delle indicazioni da parte dei
candidati  finalizzate  all'avvio  del colloquio, di cui all'art. 12,
comma 10 della presente ordinanza.
    9.  In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la
commissione  stabilisce  i  criteri di correzione e valutazione delle
prove  scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla
correzione  della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari
ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
    10.   Nella   stessa  riunione,  o  in  riunioni  successive,  la
commissione  individua,  altresi',  i  criteri  di  conduzione  e  di
valutazione  nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  del  colloquio,
tenendo   presente  quanto  stabilito  dall'art.  16  della  presente
ordinanza.  Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e
verbalizzate.
    11.   Nella   stessa  riunione,  o  in  riunioni  successive,  la
commissione  determina  i  criteri  per  l'eventuale attribuzione del
punteggio  integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati
che  abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le
relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.