Art. 15.
                            Prove scritte
    1. Per l'anno scolastico 2003/2004 valgono le disposizioni di cui
al   decreto  ministeriale  23 aprile  2003,  n.  41,  relativo  alle
modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed
al  decreto  ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, concernente le
caratteristiche  formali  generali della terza prova scritta, nonche'
le  istruzioni  per  lo  svolgimento  della prova medesima per l'anno
scolastico 2003/2004.
    2.  Per  l'anno  scolastico  2003/2004,  la seconda prova scritta
degli  esami  di  Stato  dei corsi sperimentali puo' vertere anche su
disciplina  o discipline per le quali il relativo piano di studio non
preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio
vale  per  l'individuazione della materia oggetto della seconda prova
scritta  per  l'indirizzo «industria tintoria» degli istituti tecnici
industriali.
    3.  Qualora  la  materia  oggetto di seconda prova scritta sia la
lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata
preveda  piu'  di  una  lingua,  la scelta e' demandata al candidato.
Negli  istituti  tecnici per il turismo la scelta della prova scritta
e'  da  circoscrivere  alle  due  lingue  per  le  quali  il  vigente
ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.
    4.  La  terza  prova  e' predisposta dalla commissione secondo le
modalita'  di cui all'art. 12, comma 7, della presente Ordinanza. Per
gli  istituti  professionali,  la  commissione  tiene  conto, ai fini
dell'accertamento  delle  conoscenze,  competenze  e capacita', delle
esperienze  realizzate  nell'area  di professionalizzazione, indicate
nel documento del consiglio di classe.
    5.  La  commissione  dispone di 45 punti per la valutazione delle
prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna
delle  prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere attribuito
un punteggio inferiore a 10.
    6.  Le  commissioni, ai fini della correzione della prima e della
seconda  prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui
al  decreto  ministeriale 358/1998, ferma restando la responsabilita'
collegiale  dell'intera  commissione. L'organizzazione dei lavori per
aree  disciplinari puo' essere attuata solo in presenza di almeno due
docenti  per  area e con l'osservanza della procedura di cui all'art.
13, comma 9.
    7.  Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono
con  la  formulazione  di  una proposta di punteggio in numeri interi
relativa  alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti
dall'intera  commissione  a  maggioranza,  compreso il presidente, ai
sensi  dell'art. 13, comma 1. Se sono proposti piu' di due punteggi e
non  sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota
su  proposte  del  presidente  a  partire  dal  punteggio  piu'  alto
proposto,  a  scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la
maggioranza,  il  presidente  attribuisce  al  candidato il punteggio
risultante  dalla  media  aritmetica  dei  punti  proposti  e procede
all'eventuale  arrotondamento  al numero intero piu' approssimato. Di
tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non
e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
Il  verbale  deve  altresi'  contenere  l'indicazione  di  tutti  gli
elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui
all'art.  13  del  Regolamento.  In considerazione dell'incidenza che
hanno  i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio
sul  voto  finale,  i  componenti  le commissioni utilizzano l'intera
scala dei punteggi prevista.
    8.  Il  punteggio  complessivo delle prove scritte e' pubblicato,
per  tutti  i  candidati  di ciascuna classe, nell'albo dell'Istituto
sede  della  commissione  d'esame  almeno due giorni prima della data
fissata  per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe.
Vanno  esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.
E'   facolta'  di  ogni  candidato  richiedere  alla  commissione  di
conoscere  il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione
riscontra  tale  richiesta entro il giorno precedente la data fissata
per il colloquio del candidato interessato.