Art. 17.
            Esami dei candidati in situazione di handicap
    1.  Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame,
sulla  base  della  documentazione  fornita  dal consiglio di classe,
relativa   alle  attivita'  svolte,  alle  valutazioni  effettuate  e
all'assistenza   prevista   per   l'autonomia   e  la  comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati
e  che  possono  consistere  nell'utilizzo  di  mezzi  tecnici o modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti.  In  ogni caso le prove equipollenti devono consentire di
verificare   che   il  candidato  abbia  raggiunto  una  preparazione
culturale   e  professionale  idonea  per  il  rilascio  del  diploma
attestante  il  superamento  dell'esame. Per la predisposizione delle
prove  d'esame,  la  commissione  d'esame puo' avvalersi di personale
esperto;  per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario,
dei  medesimi  operatori  che  hanno  seguito l'alunno durante l'anno
scolastico.
    2.  I  testi  della  prima  e  della  seconda  prova scritta sono
trasmessi  dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi
siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
    3.  I  tempi piu' lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e
grafiche  e  del  colloquio,  previsti dal comma 3 dell'art. 16 della
legge  n.  104  del  3 febbraio 1992, non possono di norma comportare
un maggior   numero   di  giorni  rispetto  a  quello  stabilito  dal
calendario  degli  esami.  In casi eccezionali, la commissione tenuto
conto  della gravita' dell'handicap, della relazione del consiglio di
classe  delle  modalita'  di  svolgimento  delle prove durante l'anno
scolastico,   puo'   deliberare   lo  svolgimento  di  prove  scritte
equipollenti in un numero maggiore di giorni.
    4.   I   candidati   che   hanno  svolto  un  percorso  didattico
differenziato  e  sono  stati  valutati  dal  consiglio di classe con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente
allo  svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate,
coerenti   con  il  percorso  svolto  finalizzate  solo  al  rilascio
dell'attestazione  di  cui all'art. 13 del regolamento. I testi delle
prove  scritte  sono  elaborati  dalle  commissioni, sulla base della
documentazione  fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati,
il   riferimento   all'effettuazione  delle  prove  differenziate  va
indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo
dell'istituto.