Art. 19.
                           Verbalizzazione
    1.   La   commissione   verbalizza   tutte   le   attivita'   che
caratterizzano  lo  svolgimento  dell'esame  nonche' l'andamento e le
risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
    2.   La   verbalizzazione   deve   descrivere  sinteticamente  ma
fedelmente  le  attivita' della commissione e chiarire le ragioni per
le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro
di  ciascuna  commissione possa risultare trasparente in tutte le sue
fasi  e  nella  sua  interezza  e che le deliberazioni adottate siano
pienamente e congruamente motivate.