Art. 2.
                          Candidati interni
    1. Sono ammessi all'esame di Stato:
      a) gli  alunni  delle  scuole  statali  e paritarie che abbiano
frequentato  l'ultimo  anno  di  corso  e  siano  stati  valutati con
attribuzione  di  voto  in  ciascuna  disciplina in sede di scrutinio
finale;
      b) gli  alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati
ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;
      c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute
che  abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente
le  caratteristiche  di  cui  all'art.  2  comma  1,  lettera  c) del
Regolamento  e  che  siano stati valutati con attribuzione di voto in
ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
      d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute
che,  avendo  frequentato  la  penultima  classe di un corso di studi
avente  le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del
Regolamento,  siano  stati  ammessi  alle  abbreviazioni  di  cui  al
successivo comma 2.
    2.  Fermo  restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e
legalmente  riconosciuti  dal  precedente  comma 1,  lettera  d), gli
alunni  iscritti  alle  penultime  classi  possono  sostenere,  nella
sessione  dello  stesso  anno,  il  corrispondente esame di Stato nei
seguenti casi:
      a) abbreviazione  per  merito quando nello scrutinio finale per
la  promozione  all'ultima  classe abbiano riportato non meno di otto
decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei
motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni
pratiche dell'educazione fisica;
      b)  abbreviazione  per  obbligo di leva quando comprovino anche
mediante  dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  citato  in premessa, di
essere  tenuti  a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno
in  cui  chiedono  di  sostenere  l'esame  o  in  quello  successivo.
Condizione  indispensabile  per  essere  ammessi  agli  esami  e'  la
promozione  all'ultima  classe  per effetto di scrutinio finale senza
debito formativo.
    3.  Gli  alunni  delle  penultime  classi  che abbiano chiesto di
sostenere gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per
merito,  per  non  aver  riportato  la  votazione prescritta, possono
ugualmente  sostenere  gli  esami  purche'  soggetti agli obblighi di
leva.  A  tal fine resta valida la domanda a suo tempo presentata per
l'ammissione agli esami per merito.