Art. 20. Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi 1. Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva. 2. A ciascun candidato e' assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. 3. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. 4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame puo' motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. 5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 6. Le attivita' caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli «ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito». 6. Per l'anno scolastico 2003/2004, il modello di certificazione e' quello di cui al decreto ministeriale n. 13 del 9 febbraio 2004. 7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione puo' provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame. 8. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14 del regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito presso l'istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell'istruzione. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari. 9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale perche' lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso. 10. Ferma restando la competenza dei Presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi. 11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 12. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli Istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Universita', purche' successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale. 13. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esame di Stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale. 14. In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III - semplificazione della documentazione amministrativa - del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.