Art. 20.
         Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi
    1.  Ciascuna  commissione  d'esame si riunisce, per le operazioni
intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti,
subito  dopo  la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei
candidati  che  hanno  sostenuto  le  prove  scritte  nella  sessione
suppletiva.
    2. A ciascun candidato e' assegnato un voto finale complessivo in
centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione  d'esame  alle  prove  scritte e al colloquio e dei punti
relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
    3.  Per  superare  l'esame  di  Stato e' sufficiente un punteggio
minimo complessivo di 60/100.
    4.  Fermo  restando il punteggio massimo di cento, la commissione
d'esame  puo'  motivatamente integrare, secondo i criteri determinati
ai  sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5
punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno
15  punti  e  un  risultato  complessivo  nella prova d'esame pari ad
almeno 70 punti.
    5.  La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di
cui al successivo comma 6. Le attivita' caratterizzanti la terza area
dei   corsi  post-qualifica  degli  istituti  professionali  verranno
opportunamente  indicate  nel certificato allegato al diploma tra gli
«ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito».
    6.  Per l'anno scolastico 2003/2004, il modello di certificazione
e' quello di cui al decreto ministeriale n. 13 del 9 febbraio 2004.
    7.  Al  termine  degli esami, ove sia possibile redigere in tempo
utile  i  diplomi,  la  commissione  puo' provvedere a consegnare gli
stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
    8.   I   presidenti  delle  commissioni,  sentiti  i  commissari,
predispongono,  prima della chiusura dei lavori la relazione prevista
dal  comma  2  dell'art.  14  del regolamento per il successivo invio
all'Osservatorio  nazionale istituito presso l'istituto nazionale per
la  valutazione  del Sistema dell'istruzione. Alla relazione dovranno
essere  allegate  copie delle terze prove effettuate. La relazione va
portata  a  conoscenza  dei  commissari  ed eventualmente integrata a
richiesta dei singoli commissari.
    9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad
osservazioni  sull'andamento  degli  esami  e  ad eventuali proposte,
appositamente  formulate  dal  presidente,  va  inviata al competente
Direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico  regionale  perche'  lo
stesso  possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione
allo svolgimento dell'esame stesso.
    10. Ferma restando la competenza dei Presidenti delle commissioni
giudicatrici  al  rilascio  dei  diplomi,  nel  caso questi non siano
disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione
d'esame,  i  Presidenti  medesimi  delegano  il  dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
    11.  Le  firme  sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati
dai  capi  degli  istituti  pareggiati e legalmente riconosciuti sono
legalizzate dal competente Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale  ai  sensi  dell'art.  32  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
    12.  A  richiesta  degli interessati sono rilasciati certificati,
senza  limitazione  di  numero, dai dirigenti degli Istituti statali,
paritari,  pareggiati  o legalmente riconosciuti, presso i quali sono
depositati  gli  atti relativi al conseguimento del titolo di studio.
Tali  certificati  sono  considerati  validi  anche  per l'iscrizione
all'Universita',  purche'  successivamente  sostituiti,  a cura degli
interessati stessi, con il diploma originale.
    13.  In  caso  di  smarrimento  del  certificato  integrativo del
diploma  dell'esame  di Stato, il dirigente scolastico rilascia copia
del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva
dell'originale.
    14.  In  ogni  caso  valgono  disposizioni  di  cui al Capo III -
semplificazione della documentazione amministrativa - del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.