Art. 21.
                     Pubblicazione dei risultati
    1.  L'esito  degli  esami  e'  pubblicato, per tutti i candidati,
nella  data  individuata  ai  sensi  dell'art.  12  -  comma 4, della
presente  ordinanza  ministeriale,  al  termine dei lavori, nell'albo
dell'istituto  sede  della commissione, con la sola indicazione della
dizione NON PROMOSSO nel caso di esito negativo.
    2.  Il  punteggio  finale  deve  essere  riportato,  a cura della
commissione,  sulla  scheda  di  ciascun  candidato  e  sui  registri
d'esame.
    3.  Nel  caso  in  cui  la  commissione  comprenda solo candidati
esterni  valgono  le  disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13 e
alla circolare ministeriale n. 261/2000.