Art. 24. Esami nella regione Valle d'Aosta 1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita' e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.