Art. 24.
                  Esami nella regione Valle d'Aosta
    1.  Per  la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di
cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con
il  regolamento  emanato  con decreto del Presidente della Repubblica
7 gennaio  1999,  n.  13, recante la disciplina delle modalita' e dei
criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione,
ai  sensi  dell'art.  21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n.
59,  e  successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta
di  francese  disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n.
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