Art. 3.
                          Candidati esterni
    1.  Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal
presente articolo coloro che:
      a) compiano  il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare
in  cui  si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo
scolastico;
      b) siano  in possesso del diploma di licenza di scuola media da
almeno  un  numero  di  anni  pari  a  quello  della durata del corso
prescelto, indipendentemente dall'eta';
      c) compiano  il  ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare
in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
      d) siano  in  possesso di altro titolo conseguito al termine di
un  corso  di  studio  di  istruzione  secondaria superiore di durata
almeno quadriennale;
      e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.
    2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e
negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
      a) compiano  il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare
in  cui  si  svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
      b) siano  in possesso del corrispondente diploma di qualifica o
di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del
corso prescelto indipendentemente dall'eta';
      c) compiano  il  ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare
in  cui  si  svolge  l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati
dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi
i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente,
salvo quanto previsto dal comma 3;
      d) siano  in  possesso di altro titolo conseguito al termine di
un  corso  di  studio  di  istruzione  secondaria superiore di durata
almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di
licenza corrispondenti;
      e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.
    3.  I  candidati  agli  esami  negli  istituti professionali, ivi
compresi   quelli  di  cui  alla  lettera  c) del  comma  2,  debbono
documentare, altresi', di aver esperienze di formazione professionale
o  lavorative  coerenti,  per durata e contenuto, con quelle previste
dall'ordinamento  del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le
esperienze  di  formazione  o lavorative sono riferite allo specifico
indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve
consistere   in   un'attivita'   caratterizzata   da   contenuti  non
esclusivamente  esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se
subordinata,  da  una  dichiarazione  del  datore  di  lavoro redatta
secondo  lo  schema  allegato  alla presente ordinanza e, se di altra
natura,  da  idonea  documentazione.  Per comprovare le esperienze di
formazione  o  lavorative  svolte presso pubbliche amministrazioni e'
ammessa   l'autocertificazione,  mediante  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  conforme  al modello allegato, prodotta ai
sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000. La
disposizione  di  cui  al  presente comma non si applica ai candidati
agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
    4.  E'  consentito  ai  candidati  esterni  agli  esami  di Stato
conclusivi  dei corsi di studio di Istituto tecnico per il Turismo, i
quali,  per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano
effettuata  la  pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di
Stato  stessi.  E'  consentito,  altresi',  ai candidati esterni agli
esami  di  Stato  di  istituto  tecnico  per  le  attivita' sociali -
indirizzo  dirigenti di comunita', i quali, per motivi di impedimento
debitamente comprovati, non abbiano svolto il tirocinio di psicologia
e  pedagogia,  sostenere gli esami di Stato, a condizione che abbiano
effettivamente  svolto  il  tirocinio  relativo  agli anni precedenti
l'ultimo   (terza  e  quarta  classe).  Il  mancato  svolgimento  del
tirocinio, la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno
essere annotate nella certificazione integrativa del diploma prevista
dall'art. 13 del regolamento.
    5.  L'ammissione  dei candidati esterni che non siano in possesso
di  promozione  o  idoneita'  all'ultima  classe, anche riferita a un
corso  di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo o
livello   equivalente,   e'  subordinata  al  superamento  dell'esame
preliminare di cui all'art. 7.
    6.  I candidati provenienti da paesi dell'Unione europea, che non
siano  in  possesso  di  promozione  all'ultima classe di un corso di
studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame
di  Stato,  nelle ipotesi previste dal comma l, lettere a), c), d), e
dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame preliminare di
cui   all'art.   7.   Il   requisito   dell'adempimento  dell'obbligo
scolastico,  di  cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende
soddisfatto  con  la  frequenza  di  un  numero di anni di istruzione
almeno   pari   a   quello  previsto  dall'ordinamento  italiano  per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
    7.  E'  fatta  salva  l'ammissione  di candidati in attuazione di
obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.
    8.  Non  sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo
di esame relativo allo stesso corso di studio.
    9.  Non  e' consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo,
indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo.
    10.  I  candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami
di  Stato  negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali  di ordinamento e struttura, alle condizioni indicate al
successivo art. 4, comma 7.