Art. 4.
                          Sedi degli esami
    1.  Sono  sedi  degli  esami di Stato per i candidati interni gli
istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati
di  cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati
e legalmente riconosciuti.
    2.  Per  gli alunni interni la sede d'esame e' l'istituto da essi
frequentato.
    3.  Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362,
comma  3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli
istituti  paritari. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro
preparazione  in scuole o corsi privati e' fatto divieto di sostenere
gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da
altro gestore avente comunanza di interessi.
    4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e
dei  candidati  agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul
territorio  nazionale,  per  gli altri candidati esterni gli istituti
statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel
comune  o  nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli
esami  di  Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunita' presso gli
istituti  tecnici  per le attivita' sociali valgono le indicazioni di
carattere  organizzativo  di  cui  al  paragrafo  4  della  circolare
ministeriale n. 261 del 22 novembre 2000.
    5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le
norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente
in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica
e   intenda   ivi   sostenere  gli  esami,  e'  tenuto  a  presentare
all'istituto    statale   o   paritario   un'apposita   dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  445/2000  da cui risulti la situazione
personale  che giustifica la presentazione della domanda all'istituto
statale  ubicato  nel  luogo  di  dimora abituale. Se il candidato e'
minorenne,  la  dichiarazione  e'  resa  dall'esercente  la  potesta'
genitoriale.
    7. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti  statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di
ordinamento  e di struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono
sostenere  gli  esami,  compresi  quelli  preliminari,  sui programmi
relativi    all'indirizzo    sperimentale    prescelto   e   presente
nell'istituto  scolastico  sede  d'esame.  I  candidati  esterni, che
chiedono  di  sostenere  gli  esami di Stato negli istituti statali o
paritari  ove  funzionano  indirizzi  sperimentali linguistici, hanno
facolta'  di  sostenere  gli  esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su
quelli   del   corso  ad  indirizzo  sperimentale  linguistico  della
istituzione scolastica sede di esami. I candidati esterni non possono
sostenere  gli  esami di Stato nei corsi sperimentali ove e' attivato
il  c.d.  «Progetto  Sirio»  dell'istruzione tecnica. A questi ultimi
candidati   si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla  circolare
ministeriale n. 261 del 22 novembre 2000.
    8.  Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo
ordinamento  o  «non  assistite»  (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni  «assistite»  dette  anche  coordinate,  i  candidati
esterni  devono  dichiarare,  nella  domanda  di  partecipazione agli
esami,  se  intendono  sostenere  gli  esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
    9.  Il  dirigente  scolastico  trasmette  al  Direttore  generale
dell'Ufficio   scolastico   regionale,   ai   fini  della  successiva
assegnazione  ad  altro  o  altri  istituti, le domande dei candidati
esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
    10.  Ferma  restando  la  possibilita' di configurare commissioni
apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli
candidati  esterni,  il  dirigente  scolastico  provvede  altresi'  a
trasmettere  al  Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
le  domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso
rispetto  alla  ricettivita' dell'istituto, con riferimento al numero
di  classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati
assegnabili  a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli
esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza
di  un  numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali
del  medesimo  istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari
e/o  per  la  formazione  delle commissioni. A tal fine, il dirigente
scolastico  tiene  conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli
atti  dell'istituto  delle  domande  prodotte  dai candidati esterni.
Relativamente  agli  esami  nell'indirizzo  di dirigente di comunita'
presso  gli  Istituti  tecnici  per  le  attivita' sociali valgono le
indicazioni di cui al par. 4 della citata circolare n. 261/2000.
    11.  Nell'ipotesi  di  cui  al  precedente comma 10, il Direttore
generale   dell'Ufficio   scolastico   regionale,   ai   fini   della
redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:
      a) assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati, le
domande  ad  altro  o  altri  Istituti  dello  stesso indirizzo della
provincia;
      b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o
istituti  della  provincia,  secondo le indicazioni della lettera a),
assegna  le  domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso
indirizzo di province vicine.
    12.  Qualora,  per  l'esiguita'  del  numero  di  istituti  dello
specifico  indirizzo  e per la disomogenea distribuzione degli stessi
sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei
criteri  di cui al precedente comma 11, lettere a) e b), il Direttore
generale  dell'Ufficio scolastico regionale dispone che gli eventuali
esami  preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano anche
in  altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della
provincia,  ivi  compresi  quelli non impegnati in esami di Stato. In
tale situazione:
      il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale procede
alla  configurazione  di  apposite  commissioni  con  soli  candidati
esterni;
      i  candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto
al  quale sono state presentate le domande per ogni utile riferimento
e  collegamento  all'attivita'  didattica  delle  classi  stesse e in
particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi
dell'art. 6 della presente O.M.;
      i  commissari  sono designati dal dirigente scolastico al quale
sono  state  prodotte  le  domande,  secondo  i  criteri  di cui alle
disposizioni  menzionate  nell'art.  10  della  presente  Ordinanza e
prioritariamente  utilizzando  i docenti delle classi terminali e non
terminali  dello  stesso  istituto  o  di istituti dello stesso tipo,
previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. In caso di assoluta
necessita',  il medesimo dirigente scolastico designa anche personale
incluso  nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In
quest'ultimo  caso,  al  personale docente che sia stato impegnato in
supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma
soltanto  il  compenso  previsto  per  i commissari delle commissioni
degli esami di Stato;
      per  gli  esami  preliminari,  il dirigente scolastico al quale
sono  state prodotte le domande procede alla costituzione di apposite
commissioni   d'esame,   composte   dai   docenti   delle  discipline
dell'ultimo  anno  e,  se necessario, dai docenti delle materie degli
anni   precedenti.   Nelle   predette   commissioni   sono   nominati
prioritariamente  docenti  dello  stesso istituto o di istituti dello
stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e i
commissari  designati  per  le  commissioni dell'esame conclusivo. In
caso  di  assoluta  necessita', il medesimo dirigente scolastico puo'
nominare  anche  personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli
aspiranti  a  supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato
in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale
ma  soltanto  il  compenso  previsto  per  gli  esami preliminari. Le
commissioni  sono  presiedute  dal dirigente scolastico dell'istituto
sede d'esame;
      il  rilascio  della  certificazione  rientra  nella  competenza
dell'istituto  statale  o  dell'istituto  paritario presso il quale i
candidati  hanno  prodotto  domanda  d'esame  ed  al quale le singole
commissioni,  a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli
atti.
    13.  La  procedura  indicata  al comma 12, ad eccezione di quanto
previsto  per  la  designazione  dei commissari e per la costituzione
delle  commissioni  per  gli  esami  preliminari, non si applica alle
situazioni   dei  candidati  esterni  agli  esami  nell'indirizzo  di
dirigente  di  comunita' presso gli Istituti tecnici per le attivita'
sociali,  per  le  quali  valgono  le  indicazioni di cui alla citata
circolare n. 261/2000.
    14.  Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il
Direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico regionale al quale sono
state   prodotte   le  domande  da'  comunicazione  agli  interessati
dell'istituto al quale sono stati assegnati.
    15.  I  candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono
assegnati possibilmente ad un'unica sede di esame, con la limitazione
di cui al terzo comma - secondo alinea.
    16.  I  Direttori  generali  degli  Uffici  scolastici  regionali
valutano  le  richieste  di  effettuazione  delle prove d'esame fuori
della  sede  scolastica  (per  i  candidati degenti in luogo di cura,
detenuti,   ecc.)  autorizzando  le  commissioni,  ove  ne  ravvisino
l'opportunita',  a  spostarsi  presso  le  suddette  sedi anche fuori
provincia.  In  tale  ipotesi,  le  prove scritte sono effettuate, di
norma, nella sessione suppletiva.
    17.  Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e'
individuata  dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami.
    18.  I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono
i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.