Art. 4. Sedi degli esami 1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti. 2. Per gli alunni interni la sede d'esame e' l'istituto da essi frequentato. 3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati e' fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi. 4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunita' presso gli istituti tecnici per le attivita' sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della circolare ministeriale n. 261 del 22 novembre 2000. 5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, e' tenuto a presentare all'istituto statale o paritario un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato e' minorenne, la dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta' genitoriale. 7. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame. I candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici, hanno facolta' di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad indirizzo sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove e' attivato il c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica. A questi ultimi candidati si applicano le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 261 del 22 novembre 2000. 8. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento o «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni «assistite» dette anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. 9. Il dirigente scolastico trasmette al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. 10. Ferma restando la possibilita' di configurare commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, il dirigente scolastico provvede altresi' a trasmettere al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale le domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettivita' dell'istituto, con riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine, il dirigente scolastico tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'istituto delle domande prodotte dai candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunita' presso gli Istituti tecnici per le attivita' sociali valgono le indicazioni di cui al par. 4 della citata circolare n. 261/2000. 11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue: a) assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati, le domande ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della provincia; b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine. 12. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 11, lettere a) e b), il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della provincia, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale situazione: il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale procede alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni; i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono state presentate le domande per ogni utile riferimento e collegamento all'attivita' didattica delle classi stesse e in particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art. 6 della presente O.M.; i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate nell'art. 10 della presente Ordinanza e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. In caso di assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per i commissari delle commissioni degli esami di Stato; per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e i commissari designati per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico puo' nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le commissioni sono presiedute dal dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame; il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto statale o dell'istituto paritario presso il quale i candidati hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti. 13. La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto per la designazione dei commissari e per la costituzione delle commissioni per gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati esterni agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunita' presso gli Istituti tecnici per le attivita' sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata circolare n. 261/2000. 14. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale al quale sono state prodotte le domande da' comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati. 15. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati possibilmente ad un'unica sede di esame, con la limitazione di cui al terzo comma - secondo alinea. 16. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni, ove ne ravvisino l'opportunita', a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. 17. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e' individuata dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami. 18. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.