Art. 5.
                     Presentazione delle domande
    1.  I  candidati  esterni  devono  aver  presentato la domanda di
partecipazione  agli  esami di Stato entro il termine del 30 novembre
2003 previsto dal Regolamento; termine che, coincidendo con un giorno
festivo,  e'  stato,  di  diritto,  prorogato  al giorno seguente. La
domanda deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed
elemento  utile  ai  fini  dello svolgimento dell'esame preliminare e
dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, atta a
comprovare  il  possesso,  da  parte  del candidato, dei requisiti di
ammissione  all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere stata
corredata,   altresi',  della  ricevuta  del  pagamento  delle  tasse
scolastiche.   Per   i   candidati  esterni  degli  ITAS  valgono  le
disposizioni  di  cui  al paragrafo 4 della circolare ministeriale n.
261/2000.
    2.  La  dichiarazione  relativa  alle  esperienze  di  formazione
professionale  o  lavorative, richieste ai candidati agli esami negli
istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa
alla  frequenza  del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica
di  agenzia  ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di
scadenza  della presentazione delle domande, puo' essere perfezionata
entro il 31 maggio 2004.
    3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande
di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
    4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere
prese  in  considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli
Uffici  scolastici  regionali  e,  limitatamente  a  casi  di gravi e
documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano
pervenute   entro  il  termine  del  31 gennaio  2004,  previsto  dal
Regolamento.  I  Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
danno  immediata  comunicazione  agli interessati dell'accettazione o
meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono
stati assegnati.
    5.  Analoga procedura e' adottata nei casi in cui, per comprovate
gravi  necessita',  il candidato sia costretto a cambiare sede; nella
nuova  domanda  il  candidato  stesso  deve far menzione della scuola
presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.
    6.  Le  domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2,
devono  essere  presentate  al  proprio  Istituto entro il 31 gennaio
2004.
    7. Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle
lezioni  dell'ultima  classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo,
il predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2004.
    8. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei
requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame, che e' tenuto a verificare la completezza
e  la regolarita' delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente
scolastico,  ove  necessario,  invita  il candidato a perfezionare la
domanda.
    9.  Le  domande  di  partecipazione  agli  esami  di'  Stato  dei
candidati  detenuti  devono essere presentate al competente Direttore
generale   dell'Ufficio  Scolastico  Regionale  per  il  tramite  del
Direttore  della  Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore
medesimo.  Il  Direttore  generale  dell'Ufficio Scolastico Regionale
puo'  prendere  in  considerazione  anche eventuali domande pervenute
oltre il 30 novembre 2003. L'assegnazione dei candidati suddetti alle
singole  istituzioni  scolastiche,  nonche'  i successivi adempimenti
sono   disposti   dal   Direttore  generale  dell'Ufficio  Scolastico
Regionale.