Art. 8.
                         Credito scolastico
    1.  Il  Consiglio  di  classe,  in  sede  di scrutinio finale, da
effettuarsi    ai   sensi   delle   vigenti   disposizioni,   procede
all'attribuzione  del  credito  scolastico ad ogni candidato interno,
sulla  base  della  tabella A allegata al Regolamento e della nota in
calce  alla  medesima.  In considerazione dell'incidenza che hanno le
votazioni  assegnate  per  le  singole  discipline  sul  punteggio da
attribuire  quale  credito  scolastico  e,  di  conseguenza, sul voto
finale,  i  docenti,  ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso
d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale
di valutazione.
    2.  L'attribuzione  del  punteggio, in numeri interi, nell'ambito
della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi
valutativi  di  cui  all'art.  11,  comma  2, del Regolamento, con il
conseguente  superamento  della  stretta  corrispondenza con la media
aritmetica  dei  voti  attribuiti  in  itinere o in sede di scrutinio
finale  e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai
docenti.
    3.  Nel  caso  delle  abbreviazioni  del  corso  di  studi di cui
all'art.  2,  comma  2,  il  credito  scolastico  e'  attribuito  dal
Consiglio  della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del
Regolamento.
    4.  Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno,
non  siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e' attribuito
dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno,
in  base  ai  risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita'
(secondo le indicazioni della Tabella b) e per promozione (secondo le
indicazioni  della Tabella a), ovvero in base ai risultati conseguiti
negli  esami  preliminari,  sostenuti  a  suo  tempo  quali candidati
esterni agli esami di' Stato, secondo le indicazioni della Tabella C.
Agli  alunni  che  frequentano  l'ultima  classe  per  effetto  della
dichiarazione  di  ammissione alla frequenza di detta classe da parte
di  commissione  di  esami  di  maturita',  il  credito scolastico e'
attribuito  dal  consiglio  di  classe  nella  misura  di punti 2 per
ciascuno  degli  anni  non  frequentati,  qualora l'alunno non sia in
possesso   di'   promozione  o  idoneita'  alla  penultima  e/o  alla
terzultima classe.
    5.   Negli   istituti   professionali,   i  consigli  di  classe,
nell'attribuzione   del   credito  scolastico,  tengono  conto  della
valutazione  conseguita  dagli alunni nelle attivita' che si svolgono
nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella
nelle discipline coinvolte nelle attivita' medesime.
    6.  L'attribuzione  del  credito  scolastico  ad  ogni  alunno va
deliberata,  motivata  e  verbalizzata. Il consiglio di classe, nello
scrutinio  finale  dell'ultimo  anno  di  corso,  puo'  motivatamente
integrare,  fermo  restando  il  massimo  di 20 punti attribuibili, a
norma  del  4°  comma  dell'art.  11  del  Regolamento,  il punteggio
complessivo  conseguito  dall'alunno,  quale  risulta dalla somma dei
punteggi  attribuiti  negli scrutini finali degli anni precedenti. Le
deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate,
vanno   ampiamente   verbalizzate  con  riferimento  alle  situazioni
oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
    7.  Il  punteggio  attribuito  quale  credito  scolastico ad ogni
alunno  e'  pubblicato  all'albo  dell'istituto,  unitamente  ai voti
conseguiti in sede di scrutinio finale.
    8.  Il  credito  scolastico per i candidati esterni e' attribuito
dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi
7,  8,  9,  10 e 11 del Regolamento ed osservando la procedura di cui
all'art.  13,  comma  7  della presente ordinanza. Esso e' pubblicato
all'albo  dell'istituto  sede  d'esame  il  giorno  della prima prova
scritta.
    9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturita' o di
Stato   non   superati,  siano  stati  ammessi  o  dichiarati  idonei
all'ultima classe, che, pero', non hanno frequentato e che non devono
sostenere  esami  preliminari,  il  credito  scolastico e' attribuito
nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e,
qualora  non  in  possesso  di  promozione o idoneita' alla penultima
classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
    10.  Ai  candidati  esterni  che,  per  il  penultimo  e  per  il
terzultimo  anno,  sono  in possesso di promozione o di idoneita', il
credito scolastico e' attribuito, per tali anni, in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita', secondo le indicazioni
della  Tabella  B  e  per  promozione,  secondo  le indicazioni della
Tabella  A,  ovvero  in  base  ai  risultati  conseguiti  negli esami
preliminari, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per
i  quali  i  candidati non sono in possesso ne' di promozione, ne' di
idoneita'  ne'  di  risultati  conseguiti negli esami preliminari, il
credito scolastico e' attribuito nella misura di punti 2.