Art. 9. Crediti formativi 1. Per l'anno scolastico 2003/2004, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49. 2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2004 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nei casi di attivita' svolte presso pubbliche amministrazioni. 3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perche' possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.