(Testo Unico - Art. 1)
  Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni  dei  dipendenti  dalle
pubbliche Amministrazioni. 
                               Art. 1. 
(Insequestrabilita', impignorabilita' e  incedibilita'  di  stipendi,
               salari, pensioni ed altri emolumenti). 
 
  Non possono  essere  sequestrati,  pignorati  o  ceduti,  salve  le
eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le
paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni,  le  pensioni,  le
indennita', i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato,
le province, i comuni,  le  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto  a
tutela, od  anche  a  sola  vigilanza  dell'amministrazione  pubblica
(comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati)
e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di  comunicazioni
o  di  trasporto  corrispondono  ai  loro  impiegati,   salariati   e
pensionati  ed  a  qualunque  altra  persona,  per  effetto   ed   in
conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. 
  Nel  personale  dipendente  dallo  Stato  si  comprende  anche   il
personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e dalle Camere del Parlamento.