(Testo Unico - Art. 10)
                              Art. 10. 
(Personale dipendente da istituti di istruzione  costituiti  in  enti
                             autonomi). 
 
  Le disposizioni del presente  titolo  si  applicano,  altresi',  al
personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di
istruzione  superiore  e   di   istruzione   classica,   scientifica,
magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in  enti  autonomi,  ove
nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo  di  tutto  il
personale dipendente di  contribuire  al  Fondo  per  il  credito  ai
dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e  tali  enti  effettuino
regolarmente i versamenti.