(Testo Unico - Art. 13)
                              Art. 13. 
       (Personale assunto con contratto a tempo determinato). 
 
  Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi  con  cessione  di
quote dello stipendio o  salario  anche  gli  impiegati  e  salariati
assunti o confermati in servizio con contratto a  tempo  determinato,
che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o  due  anni
nei casi contemplati dal  secondo  o  terzo  comma  dell'art.  7,  ed
abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri
ad  essi  il  diritto  a  un  trattamento  di  quiescenza  od   altro
equivalente. 
  La cessione non puo' eccedere il periodo di tempo  che,  a  contare
dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la  scadenza
del contratto in corso.