(Testo Unico - Art. 14)
                              Art. 14. 
(Trattamenti di quiescenza considerati  ai  fini  della  facolta'  di
                             cessione). 
 
  Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le
pensioni o indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo
Stato o  dai  singoli  enti  dai  quali  gli  impiegati  o  salariati
dipendono; gli assegni equivalenti a  carico  di  speciali  casse  di
previdenza; le pensioni e gli  assegni  di  invalidita'  e  vecchiaia
corrisposti dall'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale;  gli
assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di  assicurazione,
ai quali i precedenti siano iscritti in dipendenza del loro  rapporto
di impiego o di lavoro.