Art. 19. (Versamento dei contributi al Fondo). I contributi a carico degli impiegati civili e militari retribuiti sul bilancio dello Stato sono versati dalle singole amministrazioni centrali al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, all'inizio dell'esercizio finanziario, in ragione dei quattro quinti del loro importo globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio per stipendi. La residua parte e' calcolata e versata in base agli stipendi effettivamente pagati, secondo le risultanze del bilancio consuntivo della spesa. Per i salariati dello Stato e per i personali di cui agli articoli 9 e 10, eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono essere versati a semestri posticipati, nei primi cinque giorni di gennaio e luglio.