(Testo Unico - Art. 19)
                              Art. 19. 
                (Versamento dei contributi al Fondo). 
 
  I contributi a carico degli impiegati civili e militari  retribuiti
sul bilancio dello Stato sono versati dalle  singole  amministrazioni
centrali  al  Fondo  per  il  credito  ai  dipendenti  dello   Stato,
all'inizio dell'esercizio finanziario, in ragione dei quattro  quinti
del loro importo globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio per
stipendi. 
  La residua parte e' calcolata  e  versata  in  base  agli  stipendi
effettivamente pagati, secondo le risultanze del bilancio  consuntivo
della spesa. 
  Per i salariati dello Stato e per i personali di cui agli  articoli
9 e 10, eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono  essere
versati a semestri posticipati, nei primi cinque giorni di gennaio  e
luglio.