(Testo Unico - Art. 20)
                              Art. 20. 
   (Riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali). 
 
  Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari  comunali
l'Ispettorato generale per  il  credito  ai  dipendenti  dello  Stato
emette, entro l'aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per
l'anno solare in corso, a carico dei comuni  di  ogni  provincia.  Il
ruolo  e'  reso  esecutivo  dal  prefetto  e  trasmesso   all'Ufficio
provinciale del tesoro  per  la  riscossione  presso  la  Sezione  di
tesoreria provinciale. 
  Contemporaneamente e' trasmesso a ciascun comune  un  estratto  del
ruolo, con l'indicazione del contributo a suo carico; il comune  deve
versarne l'importo in unica soluzione nel mese di giugno. 
  Per la riscossione dei contributi non iscritti nei  ruoli  generali
possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo
deve essere versato dai comuni debitori entro il  mese  successivo  a
quello della notificazione dell'estratto del ruolo.